Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2427 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2427 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NACCI DOMENICO N. IL 10/11/1975
avverso la sentenza n. 2846/2009 TRIBUNALE di BARI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NACCI Domenico ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi otto di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, commà 5, d.P.R.
n. 309/1990, e denuncia inosservanza dell’art. 69 cod.pen., perché il giudice a quo ha
applicato, in successione, prima la riduzione di pena per l’attenuante del fatto di lieve

comparazione tra le cennate circostanze del reato al fine di stabilire l’equivalenza o
prevalenza dell’una sull’altra.
Con memoria depositata il 20.11.2013 la difesa insiste nell’accoglimento
del ricorso.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto o come quelle
relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637; Sez. 3,
27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
In particolare, il ricorrente non ha interesse a dedurre la sopra specificata
violazione di legge, dato che la pena applicata corrisponde esattamente a quella concordata e la sua entità non è illegale ricadendo essa nei limiti edittali previsti dall’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. a), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

DEPOSITATA

entità e poi l’aumento di pena per la recidiva reiterata, anziché effettuare la doverosa

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