Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24269 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24269 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Grillotti Giacomo nato a Sondrio il 6/6/1965
avverso la sentenza del 20/6/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/6/2013, la Corte di appello di Milano

confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio del 9/3/2009, che aveva
condannato Grillotti Giacomo alla pena di mesi due di reclusione per il reato
di cui all’art. 641 cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di sussistenza di tardività della querela nonché in punto di
1

Data Udienza: 15/05/2014

riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso
ascritto.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

il seguente motivo di gravame:

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 533, 539,

sentenza si è ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 641 cod. pen.
nonostante che si sia preso atto della circostanza che il ricorrente, due
giorni prima dei fatti, aveva incassato C 9.300,00, somma che aveva
tenuto per sé consegnando alla persona offesa delle cambiali; evidenzia, in
proposito, che se il ricorrente aveva inteso tenere i soldi per sé, allora non
era insolvente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Difatti appare

contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata sulla base della
quale la Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza sollevata
dall’imputato con i motivi di appello, ha ritenuto sussistente la prova della
dissimulazione dello stato d’insolvenza. Segnatamente si afferma: << ... tutto induce a concludere che Grillotti il 19 luglio 2006 non aveva alcuna intenzione di onorare il pagamento, dato che, pur avendo già incassato la provvista di C 9.300 relativa alla compravendita conclusa con Gatti, atto negoziale trascritto due giorni prima, il 17 luglio 2006, consegne . al venditore cambiali e non denaro>>. Orbene, sulla base della costante
giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 14674 del 26/2/2010, Rv.
246921; sez. 2 n. 46903 del 13/12/2011, Rv. 251455), condivisa dal
Collegio, non integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui
che assume un’obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per
causa diversa dallo stato d’insolvenza. E con particolare aderenza al caso di
specie, questa Corte già aveva avuto modo di precisare che il discrimine fra
mero inadempimento di natura civilistica ed il reato d’insolvenza
fraudolenta poggia sull’elemento ispiratore della condotta; specificamente il
comportamento consistente nel tenere il creditore all’oscuro dello stato
d’insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l’obbligazione ha rilievo
quando sia legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta

2

546 cod. proc. pen. e 641 cod. pen. Fa, al riguardo, rilevare, che nella

t

prestazione; viceversa l’inadempimento contrattuale non preordinato non
integra il delitto d’insolvenza fraudolenta e ricade, normalmente, solo nella
responsabilità civile (sez. 2 n. 39890 del 22/5/2009, Rv. 245237).
Nel caso di specie la Corte territoriale non pare avere
adeguatamente valutato le risultanze processuali alla luce dei principi di
diritto ora enunciati con particolare riferimento alla circostanza di fatto
relativa alla disponibilità da parte dell’imputato della somma di € 9.300;
tale dato, unitamente all’assenza di altri elementi sintomatici di un
comportamento dissimulatorio, lascia, ragionevolmente ritenere, in
mancanza di altre argomentazioni da parte dei giudici di appello, che il
proposito di non adempiere l’obbligazione sia stato determinato da una
causa diversa dallo stato d’insolvenza. Il giudice di rinvio sarà chiamato,
quindi, a colmare tale deficit di motivazione valutando altresì l’eventuale
rilevanza penale della condotta posta in essere nell’ambito di altra
fattispecie astratta.

4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per il
nuovo giudizio, sulla base del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Milano.

Così deciso, il 15 maggio 2014

Il

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