Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24268 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24268 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERMINE PINO N. IL 19/03/1972
SCAGLIONE ANTONUCCI FRANCA N. IL 09/07/1944
TERMINE ANTONIO N. IL 03/09/1940
SARTORI GIULIO N. IL 19/08/1932
avverso la sentenza n. 3413/2012 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal consigliere pott. G,RAR IDO SABEONE ;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott. 4.•• ked,4444 1/4,44 th, .14″

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1) Con sentenza del 31 luglio 2012, pronunciata ai sensi dell’articolo 444

Pino, Sartori Giulio, Termine Antonio e Scaglione Antonucci Franca la pena
concordata per i reati di bancarotta fraudolenta, falso, violazione di sigilli e truffa
nonché disposta la confisca dei beni in giudiziale sequestro.
2) Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
Termine Pino, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di
legge e una carenza di motivazione circa la disposta confisca.
3)

Hanno, altresì, proposto ricorso per cassazione gli altri imputati,

personalmente, ma senza evidenziare motivi di doglianza.
4) Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria
scritta, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi non sostenuti da motivi di
doglianza e di converso l’annullamento con rinvio quanto al ricorso di Termine
Pino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dei ricorrenti Sartori
Giulio, Termine Antonio e Scaglione Antonucci Franca che non hanno presentato
motivi a sostegno del ricorso.
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che appare equo determinare
nella misura di euro 1.500,00, trattandosi d’impugnazione di una sentenza
emessa ai sensi dell’articolo 444 cod.proc.pen.
2) Di converso, deve accogliersi il ricorso di Termine Pino in quanto la
disposta confisca appare, in effetti, carente di motivazione non potendo la stessa
ricavarsi dalla mera enunciazione degli articoli di legge legittimanti tale misura,
così come indicato nell’impugnato provvedimento.

cod.proc.pen, venne applicata dal GIP presso il Tribunale di Cosenza a Termine

Invero, la sinteticità della motivazione, tipica del rito applicato, non può
estendersi all’applicazione della misura di sicurezza (v. Cass. Sez. IV 2 maggio
2012 n. 27935).
Nei confronti di Termine Pino, pertanto, deve annullarsi l’impugnata
sentenza con rinvio per nuovo esame sul punto della disposta confisca al

P. T. M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Termine Pino,
limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Cosenza; dichiara inammissibili i ricorsi di Sartori Giulio, Termine
Antonio e Scaglione Antonucci Franca che condanna singolarmente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.

Tribunale di Cosenza.

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