Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24267 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24267 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATALLTNI GIUSEPPE N. IL 25/02/1966 parte offesa nel
procedimento
c/
REALE DONATELLA N. IL 22/04/1982
LIZZA GASPARE N. IL 12/12/1953
avverso l’ordinanza n. 3686/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BENEVENTO, del 09/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. G
1ette/F.~4e le conclusioni del PG Dott.

tIA:444-0 1

Uditi difensor Avv.;

RDO SABEONE ;
4

4.:15/1- dAi 14, ft,0

dAyA g 4,4 h.

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 maggio 2012 il GUP presso il Tribunale di

proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Giuseppe Mataluni nell’ambito
del giudizio a carico di Lizza Gaspare e Reale Donatella indagati per i delitti di
falso e di truffa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Mataluni,
a mezzo del proprio procuratore, denunciandone in principalità l’abnormità
nonché una violazione delle norme processuali in tema di ammissibilità della
costituzione della parte civile, con particolare riferimento alla proposizione a
mezzo di un sostituto del nominato procuratore speciale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema di Cassazione ha
concluso, nella propria requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso.
4.

Risulta, altresì, pervenuta memoria di replica nell’interesse del

ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere, in punto di diritto e sulla scorta dell’insegnamento
delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 26 marzo 2009 n. 25952), come
si sia affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il
provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Sotto altro profilo, si è detto che l’abnormità possa discendere da ragioni
di struttura, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, ovvero possa riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto
stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativa, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Dal suddetto orientamento, che fa riferimento ad una concezione
limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell’abnormità
1

Benevento non ha ammesso la costituzione di parte civile di Mataluni Giuseppe in

strutturale, derivano gli effetti che seguono: il provvedimento con cui il Giudice
non abbia ammesso la costituzione della parte civile, ancorché erratamente, non
è abnorme.
La conclusione si giustifica con l’affermazione che non si può ricorrere alla
categoria dell’abnormità quando l’atto o il provvedimento, che si vuole
rimuovere, rientri nei poteri del Giudice che lo ha adottato e, cioè, discenda da
estraneità al sistema può evidenziarsi.
Così è nell’ipotesi in cui si faccia valere l’inosservanza di norme che
prevedono l’adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e
l’eventuale insussistenza delle stesse ne determina l’illegittimità ma non
l’abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento “contro norma” ma non
“extra norma”.
Si aggiunge, poi, che la configurazione di un atto abnorme non richiede
verifica ulteriore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del Giudice di
provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di
abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di
legge del provvedimento, ex articolo 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., salvo
eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità e porre nel nulla il
principio di tassatività delle impugnazioni.
Orbene, per quanto dianzi evidenziato, ne deriva che nella specie
l’impugnato provvedimento non si appalesi affatto caratterizzato dall’assoluta
estraneità al sistema processuale e che, in definitiva, non possa essere tacciato
della chiesta abnormità.
3. A ciò si aggiunga come sia ius receptum che la decisione del Giudice di
dichiarare inammissibile la costituzione di parte civile non sia soggetta ad
impugnazione, non avendo natura decisoria e rimanendo, alla parte civile
esclusa, pur sempre la possibilità di esercitare l’azione in sede civile (v. Cass.
Sez. III 4 marzo 2010 n. 14332 e Sez. VI 17 gennaio 2011 n. 8942).
4. Per concludere, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella
somma di euro 1.000,00.
P. T. M.

2

un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.

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