Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24265 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24265 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRANCATISANO DOMENICO N. IL 17/10/1943
PIOMBO FABRIZIO N. IL 07/04/1957
avverso la sentenza n. 394/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
30/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

-1- Brancatisano Domenico e Piombo Fabrizio, già condannati con sentenza del tribunale
monocratico di Rovigo in data 16.5.2012, il primo per una serie dei delitti di truffa continuata
aggravata ex artt. 61 n. 7, 81 cpv. 110, 640 c.p. — capi A),B),C),E),G).H),I);J),K,P„Q,R,S) e T) alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni 15 di reclusione ed euro 1.850,00 di multa, il secondo
sempre per i delitti, in continuazione di truffa sempre aggravata in concorso — capi A),B),C),G),J)alla pena di anni due di reclusione ed euro1.900,00 di multa, con due distinti atti, ricorrono, tramite
difensore, avverso la seconda decisione, che, previa, per entrambi, eliminazione del delitto di cui al
capo A) perché oggetto di precedente giudicato e declaratoria di non doversi procedere per il solo
Brancatisano per i reati di cui I) e T) per intervenuta prescrizione, riduceva la pena per entrambi, ad
anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.300,00 di multa per il Brancatisano, ad anni uno, mesi
sette di reclusione ed euro 1350 di multa per il Piombo.
-2-Pacifico, secondo il pensiero dei giudici di merito, il modus operandi delle condotte truffaldine:
accompagnati e presentati dal Piombo Fabrizio, persona nota e conosciuta, Brancatisano, come altri,
si presentava per acquistare merci presso vari negozi e società pagando con assegni postali privi di
provvista cagionando così, per averli indotti in errore, rilevanti danni ai titolari delle ditte contattate
con ingiusto profitto.
-3- Le ragioni di doglianza del Brancatisano Domenico, tre di seguito indicate: a) e b) inosservanza
di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, per aver fondato la
dichiarazione di colpevolezza, in violazione dell’art. 213 c.p.p.,su un riconoscimento fotografico,
peraltro, in relazione ai vari riconoscenti, lacunoso ed incerto II ricorrente svolge una distinzione
concettuale :una cosa è l’ individuazione, a cui dovrebbe rapportarsi il riconoscimento fotografico,
condizionante e solo l’abbrivio e l’ approfondimento delle indagini„ altra bem diversa, 1 ‘unica
funzionale alla prova compiuta, la ricognizione fotografica prevista dall’art. 213 cit:, c) carenza di
motivazione in ordine alla ritenuta rapportabilità della sottoscrizione degli assegni all’ imputato in
difetto di una disponenda perizia calligrafica.
4) Violazione, invece, con il richiamo all’ art. 606 comma 1) lett b) ed e) codice di rito, degli art.
43 c.p, 62 bis e 133 c.p.p., denuncia la difesa di Piombo Giuseppe: da un lato carenza di
motivazione in ordine al ravvisato dolo nei delitti di truffa, per essersi limitato l’ imputato a
presentare ovvero solo ad accompagnare il Brancatisano presso le varie Ditte senza però rendersi
conto delle condotte truffaldine di questi, da un lato, ancora carenza di motivazione in ordine al
complessivo trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto, al limite, del contributo del tutto
marginale alla perpetrazione dei delitti.
-5- Entrambi i ricorsi sono inammissibili per svolgere censure di merito entrambi, per essere anche
manifestamente infondato quello proposto dalla difesa di Brancatisano.
Manifestamente infondato quest’ ultimo nella parte in cui contesta legittimazione probatoria al
riconoscimento fotografico, disconoscendone la natura di prova a-tipica ai sensi dell’art. 189 c.p.p.
ed invece appiattendola in una dimensione di mero atto di individuazione. L ‘ unanime
giurisprudenza di questa Corte è di segno contrario. Invero viene costantemente ripetuto che
1″individuazione fotografica un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova
atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione
di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione Certo deve convenirsi
anche sulla regola alla cui stregua sempre 1″individuazione fotografica, pur se ribadita in
dibattimento, può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell’affermazione
di responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di
certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del
dichiarante, ma ad elementi oggettivi ( v., per tutte, Sez. 2, 16.10/23.11.2013, Abbate e a.,Rv.
254353). Ne consegue che in tanto un riconoscimento fotografico, che presenti qualche elemento di

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Mauro Galli, per l’ inammissibilità dei ricorsi:

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma, ciascuno, di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2014

perplessità, come denunciato con il secondo motivo di ricorso dal Brancatisano, possa contribuire a
sostenere un discorso giustificativo di colpevolezza in quanto sia corroborato da ulteriori elementi
in grado di sopperire al tasso di valore d incertezza soggettiva della condotta” riconoscente”. Sul
punto i giudici di merito si impegnano con successo, evidenziando esaustive circostanze per nulla
prese in esame dal ricorrente. Le seguenti: gli assegni, privi di provvista, spesi per le truffe
appartengono a conti correnti intestati all’ imputato che non ne ha dichiarato né il furto né lo
smarrimento; le correlate fatture emesse in seguito all’acquisto della merce sono state intestate a
società dell’ imputato; il nome speso in molte occasioni è stato proprio quello del Brancatisano; nel
corso del giudizio peraltro la difesa del ricorrente non ha mai chiesto l’ espletamento di una perizia
grafologica.
Svolge poi il tentativo di far tracimare la valutazione di questa Corte oltre i rigidi steccati
delimitanti il campo operativo delle valutazione di legittimità, la difesa del coimputato Piombo: i
giudici di merito hanno tratto la consapevolezza della partecipazione soggettiva alle truffe
numerosissime materialmente compiute non solo dal Brancatisano, per la sistematicità
dell’accompagnarsi a quest’ ultimo del Piombo, per non aver mai chiarito la ragione, i motivi del
suo accreditamento del correo presso le numerose perone truffate. Una buona fede di conseguenza,
quella protestata dal Piombo, non sorretta da alcuna giustificazione plausibile. Come anche
meramente assertivo il denunciato ingiustificato trattamento sanzionatorio al predetto riservato: da
un lato, il contributo alla truffa è stato determinante nel condizionare/a fiducia dei truffati, dall’altro
— osservano sempre giudici di merito- i numerosi e gravissimi precedenti penali dell’ imputato
hanno impedito qualsiasi considerazione favorevole in punto di determinazione di pena. Ed il
giudizio si colloca in un contesto conoscitivo e valutativo esclusivo e peculiare alle valutazioni del
giudice di legittimità.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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