Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24263 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24263 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI ANTONIO N. IL 04/05/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
CAPPONI ALESSANDRO
MENICUCCI ERNESTO N. IL 24/11/1974
CECCAIONI MAURIZIO
avverso il decreto n. 17088/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
04/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lette
e lconclusioni del PG Dott.

eLL

Uditi difelig& Avv.;

14—

Data Udienza: 22/03/2013

IN FATTO E DIRITTO
LUCARELLI Antonio, persona offesa nel procedimento a carico di CAPPONI Alessandro ed altri per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, ricorre per cassazione avverso il decreto 4 agosto 2012 con il quale il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma, ritenuta inammissibile l’opposizione presentata dalla p.1., ha disposto l’archiviazione degli atti in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero,.
Lamenta, oltre a difetti di motivazione sul merito della vicenda, che non sia stata presa in considerazione la propria opposizione che sarebbe stata ritenuta inammissibile a seguito di una non
consentita valutazione prognostica del possibile apporto probatorio delle indagini proposte, indicate invece come tali da poter dimostrare l’infondatezza della richiesta di archiviazione basata, in
sostanza, sulla veridicità dei fatti riferiti dalle persone indagate in modo considerato diffamatorio.
Il Procuratore generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento, affermando che in sede di valutazione de plano, senza contradditorio, dell’opposizione della p.l. non
è consentita al Giudice per le Indagini preliminari una valutazione che vada al di là dei profili di
pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, non essendo consentita una valutazione
della capacità probatoria degli atti medesimi.
Ha depositato memoria la difesa di CAPPONI Alessandro sostenendo che la valutazione del
G.I.P. era stata del tutto congrua ed in linea con i principi in materia, perché le indagini suppletive, proposte dall’opponente avevano come oggetto l’individuazione della verità o meno delle affermazioni del sottosegretario GIRO e non il fatto se i responsabili dell’articolo di stampa avessero riportato pedissequamente il contenuto di atti pubblici.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato.
Il provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari, dopo essersi diffuso sull’accoglibilità
della richiesta del Pubblico Ministero, si limita a considerare scontati gli esiti di tutti gli atti di
integrazione probatoria proposti nell’atto di opposizione, nel senso di non ritenerli idonei a dimostrare che non sarebbero state riferite circostanze inveritiere.
L’aver valutato preventivamente la valenza probatoria delle investigazioni proposte dalla p.l. opponente comporta, come ritenuto dalla giurisprudenza condivisa da questo Collegio, violazione
del contraddittorio sulla richiesta di archiviazione, contraddittorio che deve essere garantito a
meno che proprio una evidente mancanza di pertinenza e specificità non facciano apparire del
tutto inutile il ricorso alla valutazione dell’opposizione nel contraddittorio dell’udienza camerale.
Di conseguenza il provvedimento impugnato dovrà essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato senza rinvio ed ordina la trasmissione degli atti al
Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013.

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