Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24262 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24262 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAIMO ROSARIO N. IL 18/08/1945
avverso l’ordinanza n. 10594/2011 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 22/03/2013

IN FATTO E DIRITTO
NAIMO Rosario ricorre per cassazione avverso il provvedimento datato 27 aprile 2012 con il
quale il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto della propria istanza di restituzione ex art. 263 co. 5° c.p.p. di beni sottoposti a sequestro probatorio.
In particolare, con l’opposizione era stata dedotta l’illegittimità del mantenimento del vincolo
imposto dalla polizia giudiziaria operante su una serie di beni fra cui somme di denaro, beni immobili, documenti.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione del provvedimento impugnato laddove, dopo aver
rilevato che in data precedente aveva proceduto a sottoporre le somme richieste in restituzione a
sequestro preventivo in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, il
giudice aveva omesso di considerare che l’opposizione verteva sull’intero compendio sequestrato in data 28 ottobre 2010 e non restituito, secondo il provvedimento del Pubblico Ministero avverso il quale ci si opponeva.
Il Procuratore generale in sede chiede che, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la mancata restituzione delle somme oggetto di sequestro preventivo, venga annullato il provvedimento del G.I.P. quanto ai restanti beni, per violazione del contraddittorio avendo
omesso il giudice di fissare l’udienza in camera di consiglio secondo la previsione dell’art. 263,
5° co., c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso, per la parte che pare ancora avere ad oggetto le somme ricomprese nel provvedimento di sequestro preventivo datato 26 aprile 2012, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per la perdita di efficacia del sequestro probatorio su quel compendio, che era divenuto oggetto di sequestro preventivo.
Il testo stesso del provvedimento impugnato, che si riferisce espressamente alle somme sottoposte a sequestro preventivo, rende palese l’omissione di ogni decisione sul ben più ampio oggetto
della richiesta di dissequestro e dell’opposizione; soprattutto, il provvedimento è stato pronunciato de plano in violazione del disposto del 5 0 comma dell’art. 263 c.p.p., che prevede il procedimento camerale per la decisione sull’opposizione.
Di conseguenza il provvedimento impugnato dovrà essere annullato, con riferimento ai beni diversi dalle somme oggetto del sequestro preventivo, con rinvio al Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo per il nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato limitatamente al rigetto dell’opposizione riferita ai
beni in sequestro diversi dalle somme oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, con
rinvio al Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso, limitatamente al rigetto dell’opposizione riferita alle somme
oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013.

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