Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24261 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24261 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Moretti Pasquale nato a Foggia 11/5/1977
avverso la sentenza del 8/45/2013 della Corte d’Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 8/5/2013, la Corte d’Appello di Bari confermava

la sentenza del Tribunale di Foggia in data 3/4/2003 con la quale Moretti
Pasquale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed €
600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
1.1. La Corte d’Appello respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed

1

Data Udienza: 15/05/2014

in particolare quella relativa all’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato e quella relativa all’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 648
cpv. cod. pen.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.

Segnatamente eccepisce l’estinzione del reato per essere già decorso il
termine di prescrizione al momento dell’emissione della sentenza di appello;
in particolare fa rilevare che il primo atto interruttivo della prescrizione
dall’emissione della sentenza di primo grado, del 3/4/2003, è il decreto di
citazione per il giudizio di appello, emesso in data 3/4/2013, ma notificato
all’imputato in data 5/4/2013 ed al difensore in data 11/4/2013 e che,
nonostante il contrario avviso espresso dalla Corte di Cassazione, occorre,
alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111
Cost e dell’art. 6 CEDU, fare riferimento, ai fini del decorso del termine di
prescrizione, a tali secondo date.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso deve dichiarato inammissibile, per essere manifestamente

infondato il motivo dedotto. Difatti sulla base della costante giurisprudenza di
questa Corte, condivisa dal Collegio, al fine di individuare il momento nel quale si
produce l’interruzione della prescrizione del reato occorre avere riguardo a quello
dell’emissione di uno degli atti indicati nell’art. 160 cod. pen. e non a quello della
sua eventuale notificazione (sez. U. n. 3760 del 16/3/1994, Rv. 196575; sez. U.
n. 13390 del 28/10/1998, Rv. 211904; sez. 1 n. 13554 del 26/2/2009, Rv.
243137). Ritiene, al riguardo, il Collegio non sussistere valide ragioni per
rimettere in discussione il sopra riportato indirizzo giurisprudenziale, da
considerarsi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte non emergendo
altresì alcun attrito dello stesso con i principi della Cedu per come applicati dalla
Corte Edu ed alla luce delle argomentazioni svolte dalle sezioni unite nelle
decisioni ora citate. E la soluzione adottata risulta imposta, in primo luogo, oltre
che dal tenore letterale dell’art. 160 cod. pen., che fa riferimento all’emissione di
uno degli atti indicati nella norma, da esigenze di certezza e che verrebbero ad
essere gravemente pregiudicate, ove si ritenesse di dovere fare dipendere

2

proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.

l’efficacia interruttiva dell’atto dalla notifica dello stesso al destinatario.

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2014

Il Consi
Dott. R

Il

relatore
rrelli Palombi di Montrone

Dott

sidente
ibero Carmenini

equitativamente in C 1000,00.

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