Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24260 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24260 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 15/05/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Brignani Alex nato a Ventimiglia il 5/7//1968
Lanteri Patrizia nata a Sanremo il 1/5/1966
avverso la sentenza del 6/2/2013 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per gli imputati l’avv. Francesca Negri in sostituzione dell’avv. Ersilia
Ferrante che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata in cancelleria in data 9/5/2014 dalla costituita
parte civile BM Euronet s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore
Giovanni Luca Biscardi rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe M.
Cannella;

1

6,

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 6/2/2013, la Corte di appello di Genova

confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo sez. dist. di Ventimiglia del
2/12/2011, che aveva condannato Brignani Alex e Lanteri Patrizia alla pena
di anni uno mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno per il
reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640 cod. pen.

punto di riconosciuta responsabilità degli imputati in ordine al reato loro
ascritto.

2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo

del loro difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. , per avere
ripreso la Corte d’Appello integralmente ed acriticamente la motivazione
della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato. Difatti ci si duole di valutazioni di merito che sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici,
come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.
U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv.
226074 ). Si tratta di questioni che erano già state proposte in appello e
sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori
logico – giuridici. In particolare, anche attraverso un rinvio alla decisione di
primo grado, viene ribadito, con motivazione esaustiva ed all’esito
dell’esame delle doglianze proposte con l’atto di appello, un giudizio di
responsabilità penale degli imputati in ordine al reato loro ascritto. In punto
di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello,
quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano
vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola
entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare

2

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in

della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare

per

relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613;
Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento
minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di

diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e
inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere
accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono
essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che
soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente
confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del
23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le
posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è
considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta
ne’ quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori
ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli
elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante
efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una

valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una

differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione
delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di
secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado sia in ordine alla ricostruzione del fatto che in ordine alla valutazione
giuridica dello stesso, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad
approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione
critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in
applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli
atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del

3

gi,_

primo giudice.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che lo hanno
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla

sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 per
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso, il 15 maggio 2014

Il

nsigliere estensore

Il 4T. idente

luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,

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