Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2426 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2426 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCAFARO LUIGI N. IL 14/08/1984
avverso la sentenza n. 12395/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del
25.2.2010 con cui il Tribunale di quella stessa città aveva ritenuto Luigi Scafaro responsabile del
reato di cui all’art. 385 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

ritenuta sussistenza del reato.
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto introduce censure non consentite nel
giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censura logiche,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili
massime di esperienza.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si
ritiene determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla

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