Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2426 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2426 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTAGNA GIUSEPPE N. IL 17/06/1975
avverso la sentenza n. 1637/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1

CASTAGNA Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 codpen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione:
1.

in ordine all’affermazione di colpevolezza per il reato di resistenza a pubblico
ufficiale, assumendo che avrebbe investito i carabinieri, che si posero.davanti al

2.

in ordine all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale,
assumendo che i precedenti penali non sarebbero indiGe di maggiore pericolosità sociale perché relativi a reati contro il patrimonio.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

suo ciclomotore per arrestarlo, senza la volontà di commettere violenza;

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