Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24259 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24259 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VISCOVO PINO N. IL 09/07/1972
avverso la sentenza n. 3114/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

Viscovo Pino, già condannato,con doppia conforme- sentenze in data 17.11.2009 del tribunale di
Arezzo ed ii 6.7/20.9.2011 della corte di appello di Firenze- alla pena di anni sei di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa per i delitti, in continuazione di rapina pluriaggravata e sequestro di persona
ex artt. 81 cpv.,110, 61 n. 2,605, 618 commi 1 e 3 n. 1) e 2) c.p., ricorre avverso la seconda
decisione, denunciando, con tre motivi di ricorso, inosservanza di norme processuali- artt. 178 e
179 c.p.p.- stabilite a pena di nullità, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alle prove di responsabilità.
I motivi di ricorso ricalcano pedissequamente i motivi di appello, rigettati dal giudice
competente,senza dedurre circostanze e ragioni nuove non prima considerate.
Invero non sussiste la nullità della sentenza per omessa citazione del giudizio di appello, risultando
dagli atti la notifica del relativo avviso avvenuta a mani proprie. Non sussiste nemmeno la
violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente, come nel caso sub
judice, al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell’inizio dell’istruttoria
dibattimentale, muti l’organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di
rivisitazione dell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen.( Sez, 6, 3.4/7.11.2012, Rv 253789). Infine
tutte calate nel merito le censure in ordine alla asserita carenza di motivazione sugli elementi di
responsabilità: i giudici di merito, con valore assorbente di ogni altro pur possibile rilievo, hanno
verificato che la rapina al conducente di un autoarticolato, tale De Nicolò Luca, sorpreso nel sonno,
quindi legato e sequestrato rinchiuso nella cuccetta del mezzo era stato compiuta tra tre individui
introdottosi nella cabina di guida, nel mentre la persona offesa dormiva nella cuccetta del camion,
posteggiato nell’area di parcheggio dell’ Autostrada AI. Dall’ impronta papillare rilasciata sulla
parte interna del parabrezza del TIR, evidenziante ben 17 punti caratteristici uguali, per forma e
posizione, corrispondenti con quelli dell’ imputato, dai contatti telefonici, nello stesso arco di tempo
e sullo stesso percorso, tra il telefonico nella disponibilità dell’ imputato e l’ utenza in uso ad uno
dei rapinatori individuato in Ostinato Antonio, giudicato separatamente in abbreviato insieme ad
altro correo, si deduce agevolmente che la rapina ha ripetuto un comune modus operandi di rapine
in autostrada: impossessamento del mezzo rapinato, con la immobilizzazione del suo conducente,
tragitto percorso dall’ autoarticolato per un certo tratto, insieme ad altro mezzo su cui caricare la
merce sottratta, prosecuzione del viaggio da parte dei rapinatori con il mezzo ” pulito”, previo
abbandono di quello oggetto di rapina. Nel caso di specie la refurtiva è stata poi rinvenuta in un
magazzino dentro il quale poteva avere accesso proprio il mezzo utilizzato per il trasporto. Elementi
sottolineati dai giudici di merito che rendono ultronea la considerazione di altri pur possibili
circostanze indizianti, perchè significative oltre misura e quindi assorbenti.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l’ inammissibilità del ricorso;

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