Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24258 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24258 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SECCIA VITTORIO N. IL 20/02/1987
DAZZEO ALESSANDRO N. IL 18/11/1991
avverso la sentenza n. 1811/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

Seccia Vittorio e Dazzeo Alessandro, già condannati, in abbreviato e in concorso con altro, il
primo, con doppia conforme – sentenze del gup del tribunale di Foggia datata 3.2.2012 e della corte
di appello di Bari, in data 26.2/25.3.2013 – alla pena di anni uno,mesi sei di reclusione ed euro 300
di multa per il delitto di rapina aggravata ai danni della Banca popolare di Milano, filiale di Ascoli
Satriano, il secondo, per il delitto di rapina e di false dichiarazioni sulla propria identità ex art. 496
c.p., alla pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro 600,di multa, così aumentata la pena,
per l’appello del P.M., la pena dal giudice di secondo grado da quella inflitta in prime cure di anni
uno, mesi dieci di recluasionL ed euro 400,00 di multa, ricorrono entrambi avverso la seconda
decisione, denunciandone vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, in particolare il Seccia
rilevando , con tre, ripetitivi i motivi di ricorso, l’ inconcludenza dell’ unico dato posto a sostegno
della decisione di responsabilità, essersi trovato a distanza di circa due ore dal delitto in Cerignola
in compagnia dei presunti compartecipi alla rapina, tali Dazzeo Alessandro, Megliola Angelo e Di
Girolamo Leonardo. Aveva proposto ricorso per cassazione anche il P.M. presso il tribunale di
Foggia ma avverso la sentenza di primo grado, rilevandone l’ inappellabilità e denunciando
violazione di legge in ordine alla pena come determinata, sempre dal giudice di primo grado, nei
confronti del coimputato Dazzeo Alessandro.I1 ricorso è stato convertito in appello,ai sensi dell’art.
580 c.p.p.,e trattato insieme agli appelli proposti dagli imputati í 4d, P,11.
ick,44
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Per estrema genericità quello del Dazzeo che si svolge lungo argomentazioni astratte, senza alcun
riferimento allo specifico processuale. Anche inammissibile il ricorso del coimputato, il Seccia,
nella misura in cui contesta il discorso giustificativo giudiziale, ritenendo illogico il criterio di
ragione utilizzato dai giudici di merito, una volta acclarate e non contestate le circostanze che
collegano 1′ imputato al delitto: appena un’ ora ed un quarto dalla commissione della rapina
avvenuta in Ascoli Satriano, l’ imputato veniva colto, dai carabinieri prontamente avvertiti della
commissione del reato, alla guida della stessa macchina, descritta puntualmente da un testimone,
che era servita per l’ arrivo e la fuga dei rapinatori, con a bordo quattro persone, tre delle quali
erano state registrate in azione dalle telecamere e riconosciuti per fattezze ed abbigliamento. Da qui
la logica conseguenza che i tre erano arrivati sul luogo del delitto con la automobile Clio guidata
dall’ imputato ed erano fuggiti, dopo la commissione del delitto, con lo stesso mezzo alla cui guida
era sempre il Seccia. . Un discorso consequenziale, quindi, contestato genericamente dal ricorrente
che nel corso del processo non ha fornito giustificazione ed alibi per escludere la rigorosa
concatenazione logica del ragionamento giudiziale.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Dispone che dal ruolo venga
espunta l’ indicazione del P.G. come ricorrente.
Così deciso in Roma il 15.5.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l’ inammissibilità deel ricorso
di Dazzeo Alessandro e per il rigetto del ricorso di Seccia Vittorio.
Udito il difensore dell’ imputato Seccia, avv. Maria Del Grosso, che ne chiede accoglimento.

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