Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24257 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24257 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDREOLI ANTONIO N. IL 28/06/1946
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
24/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

-1- Andreoli Antonio, già condannato alla pena di euro 1.200,00 di multa per il delitto di
danneggiamento con sentenza del giudice di pace di Breno in data 5/14.12.2011, ricorre per
cassazione avverso la sentenza del tribunale,in composizione monocratica, di Brescia datata
24/29.5.2013, che, escluso il danneggiamento del muro perimetrale del fabbricato della persona
offesa, riduceva la pena, per i residui danneggiamenti alle cose, ad euro 700,00 di multa,
confermando le statuizioni civili a favore della parte costituita.
-2- Due le ragioni di doglianza costitutive dei motivi di ricorso che richiamano l’art. 606 lett. b) ed
e) codice di rito: da un lato improponibilità della azione penale perchè la querela sarebbe stata
presenta da persona non legittimata ,in quanto non proprietaria nè possessore dei beni in tesi
danneggiati, dall’altro omesso esame di circostanze decisive deponenti per il non intervenuto
danneggiamento delle cose come indicate in contestazione.-3- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato da un alto, calato nel
merito,dall’altro.
Devesi premettere che è ammissibile l’appello proposto dall’ imputato avverso la sentenza del
giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo
relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37
D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto,
cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la
responsabilità dell’ imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i
quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto
nell’affermazione della responsabilità penale.
Ora la querela è stata presentata da Gheza Domenica, proprietaria di un garage allagato dall’
imputato, con il conseguente danneggiamento dei beni mobili di uso comune, quali arredi ed
elettrodomestici„ freezer, strumenti di lavoro, decespugliatori. Correttamente il giudice di merito ha
ritenuto che tali beni appartenessero ai coniugi in regime peraltro di comunione familiari e
comunque pertinenti ai bisogni e quindi alla famiglia della querelante. E peraltro il bene giuridico
protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di
godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica
disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si
costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione
di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (
Sez. Un. 18.7/30.9.2013, Sciuscio, Rv. 255975).
-4- Contestare poi la presenza di beni mobili nel garage ovvero anche l’avvenuto danneggiamento
degli stessi, in base a deposizioni testimoniali equivoche, contraddette da altre convergenti- Gheza
Domenica e Bettoni Celso- nel senso della presenza di beni danneggiati dall’acqua illecitamente
immessa nel garage fino a raggiungere un livello di dieci centimetri tanto da consentirne l’ ingresso
solo se muniti di stivali, equivale a svolgere un tentativo volto a far tracimare le valutazione del
giudice di legittimità dal campo di conoscenza suo proprio.
-5- La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedottiJud., calk
idee Ap.A,
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014

P.Q.M.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per 1′ inammissibilità del ricorso;
Udito i difensori della parte civile, avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, e dell’imputato, avv. Attilio
Terzino, che concludono, l’uno, per la conferma della sentenza, l’ altro per l’accoglimento del
ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle aesse .
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusinieWITà parte civile, Gheza Domenica, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00,
oltre spese, IVA,C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 15.5.2014.

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