Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24255 del 15/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24255 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARRA ANTONIO N. IL 31/05/1966
avverso la sentenza n. 2643/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 15/05/2014
Barra Antonio, già condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per i
delitti in continuazione di truffa e di ricettazione di particolare tenuità ex art. 81 cpv., 640 e 640
comma 2 c.p. con sentenza del tribunale di Modena in data 30.5.2003, sez, distaccata di Carpi,
ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bologna, datata 11.1/ 13.3.2013,
che, dichiarato prescritto il reato di truffa ed esclusa, sull ‘appello del P.M., la attenuante della
speciale tenuità del fatto di ricettazione, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 516
di multa.
Due le ragione di doglianza costitutive di motivi di ricorso che richiamano l’at. 606 co; 1 lett. b)
codice di rito: da un lato inosservanza della legge penale per aver configurato la possibilità della
commissione dei delitti di ricettazione con dolo eventuale, dall’altro per aver giustificato il diniego
delle attenuanti generiche considerando i precedenti penali dell’ imputato e per aver sottovalutato,
a tal fine, elementi quali la collaborazione prestata in fase di indagini dall’ imputato, nonché le sue
condizioni sociali e familiari.
Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto..
Infondato perchè, a parte il fatto che la condotta di spendita di tre assegni oggetto di furto, previo
riempimento e sottoscrizione degli stessi, finalizzati all’acquisto di merci per un valore
complessivo lire 28 milioni, depone per la piena consapevolezza dell’ origine delittuosa<
furto,
appropriazione indebita, ricettazione et qm•ilia)- degli assegni abusivamente riempiti, anche ad
aderire alla configurazione come eventuale del dolo dei delitti commessi, deve ribadirsi la
correttezza della decisione impugnata. Invero l' elemento psicologico della ricettazione può essere
integrato anche dal dolo eventuale configurabile, come nella specie, in presenza della
rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi solo desumere da semplici motivi di
sospetto. L' agente, nel caso di specie, ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa
acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di
diligenza nel verificare la provenienza di assegni non propri e riempiti per commettere truffe ( Cass.
sez. Un. 26.11. 2009/30.3.2010, Nocera, Rv. 246323).
Quanto alla censure in merito al diniego delle attenuanti generiche, alla motivazione giudiziale che
richiama precedenti anche specifici del prevenuto, deponenti per una scelta univoca delinquenziale,
peraltro riscontrata dall'attuale detenzione in regime carcerario per altra causa, il prevenuto oppone
critiche generiche senza specificare circostanze distoniche rispetto a quelle rappresentate
giudizialmente. Ed è principio consolidato che per il diniego della concessione delle attenuanti
generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente
conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche,e non generiche, considerazioni
mosse sul punto dall'interessato.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.5.2014. Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l' inammissibilità del ricorso;