Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24254 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24254 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCO NICOLA N. IL 29/12/1964
avverso la sentenza n. 801/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 444t4424.4 Skthz.4
che ha concluso per ) (1 ,1,440.44,44: 44: 1114 041 It rUtié°

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza del 14 giugno 2012, ha
sostanzialmente confermato, prosciogliendo da un’imputazione e riducendo la
pena per altra imputazione, la sentenza del GIP presso il Tribunale di Udine del
per induzione al rilascio di permessi di soggiorno (articoli 56, 48 e 479 cod.pen),
tentato rinnovo del permesso di soggiorno in difetto dei requisiti di legge, cd.
favoreggiamento dell’immigrazione (articoli 56 e 12 comma 5 d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286) e di ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza
(articolo 2638 cod.civ.).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Casco,
personalmente, lamentando:
a) una motivazione illogica circa l’affermazione della penale responsabilità
per gli ascritti reati di tentato falso per induzione e tentato rinnovo del permesso
di soggiorno;
b) una violazione di legge in merito al calcolo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. In primo luogo e in fatto, deve osservarsi come l’imputato, all’udienza
del 14 giugno 2012 avanti la Corte di Appello, detenuto per altra causa, avesse
rinunciato a comparire.
In diritto, questa volta, l’articolo 420 quinquies cod.proc.pen., comma 1,
ha carattere di norma speciale rispetto a quella di cui al precedente articolo 420
quater cod.proc.pen., e, conseguentemente, prevale su quest’ultima allorché,
come nella specie, l’imputato detenuto abbia rinunciato ad essere presente
all’udienza, accettando il giudizio in sua assenza.
In casi siffatti, essendo la sua mancata comparizione dovuta ad una
precisa determinazione volitiva dettata da una libera scelta, non può parlarsi di
contumacia ma di “assenza”, come peraltro fatto palese dal testo e dalla rubrica
del citato articolo 420 quinquies cod.proc.pen. che menzionano appunto tale
termine, equiparata alla effettiva presenza in udienza ai fini della efficacia della
1

29 gennaio 2009 ed ha condannato Casco Nicola per i delitti di tentato e di falso

lettura del dispositivo quale mezzo di conoscenza della sentenza: ne consegue
che non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito con estratto della
sentenza come previsto per la sentenza contumaciale (v. Cass. Sez. I 12 maggio
2006 n. 24573 e Sez. I 7 luglio 2010 n. 33510).
L’impugnata sentenza, pronunciata il 14 giugno 2012, prevedeva il
termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, con scadenza, quindi,
al 12 settembre 2012, prorogata ex lege 7 ottobre 1969 n. 742 al successivo 15
585 comma 1 lettera c) da tale data, con scadenza per proporre impugnazione,
pertanto, al 30 ottobre 2012.
L’odierno ricorso, presentato dall’imputato personalmente presso la Casa
Circondariale di Udine 1’11 dicembre 2012 risulta, in definitiva, tardivo e quindi
inammissibile.
3. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende che appare equo determinare in euro 700,00,
in considerazione della mera pronuncia di rito.

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 700,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17/4/2013.

settembre ed inizio della decorrenza del termine impugnatorio di cui all’articolo

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