Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24254 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24254 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Leonardi Adriano nato a Roma il 31/10/1951
avverso la sentenza del 20/5/2013 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/5/2013, la Corte di appello di Roma, in

riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Roma del 5/10/2012, riduceva la pena inflitta a Leonardi Adriano ad anni tre
e mesi quattro di reclusione ed C 600,00 di multa, per il reato a lui ascritto
di cui all’art. 629 ccod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
1

w.-

stesso ascritto.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando

i

seguenti motivi di gravame:
2.1. mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine al
mancato apprezzamento dei motivi di appello in ordine all’inattendibilità
delle persone offese per le contraddizioni emergenti dalle intercettazioni

2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo
all’art. 629 cod. pen. Si rileva, al riguardo, che la semplice richiesta
unilaterale di somme asseritamente dovute non integra il reato di
estorsione e che gli elementi di prova raccolti poggiano soltanto sulle
risultanze dell’attività d’intercettazione telefonica ed ambientale prive di
qualsiasi riscontro oggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondati entrambi i motivi dedotti.
Specificamente il primo motivo risulta proposto in modo del tutto
generico, essendo in esso del tutto carente la specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che imporrebbero l’annullamento
della sentenza, essendovi soltanto un astratto riferimento all’apprezzamento
effettuato dai giudici di merito delle prove testimoniali e documentali. Al
riguardo questa Corte ha stabilito che <

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