Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24253 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24253 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
MARINO CATALDO N. IL 30/09/1970
avverso la sentenza n. 334/2012 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del
26/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale oin
2Lersona del Dott.
S’sílt.t
che ha concluso per .4 r
441444/0 144 ■1‘94.0

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditlifensorjAvv. S ‘44,114.

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Ancona, con sentenza del 26 luglio 2012, ha
dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di
Marino Cataldo per i delitti di lesioni personali, ingiurie, minacce e

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Ancona, evidenziando l’erronea
applicazione della legge penale, in relazione all’avvenuto proscioglimento per
rimessione di querela per un reato, quale il danneggiamento aggravato, di
converso, procedibile d’ufficio e di competenza di un Giudice superiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. è pacifico che all’imputato fosse stato contestato anche il reato di cui
all’articolo 635 cod.pen., formalmente nella forma semplice ma sostanzialmente
nella forma aggravata in quanto nel capo d’imputazione si faceva riferimento alla
discussione di cui ai punti 1 e 2 dell’imputazione e cioè alle contestate e
contestuali lesioni personali.
Trova, pertanto, applicazione la giurisprudenza di questa Corte citata dal
RG. ricorrente, secondo la quale la contestualità tra l’azione violenta e il
danneggiamento basta a ritenere aggravata la condotta del danneggiante (v.
Cass. Sez. H 30 novembre 2010 n. 7980 ma anche Sez. V 13 gennaio 2009 n.
5534) e che la contestazione in fatto vale a superare eventuali carenze formali
del capo d’imputazione (v. a partire da Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 18).
Il Giudice di merito, peraltro incompetente per materia, non avrebbe,
quindi, potuto, per tale reato, pronunziare sentenza di non doversi procedere per
remissione di querela.
3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul
punto senza rinvio, trattandosi di reato di competenza di Giudice superiore (v.
articolo 4 comma 1 lettera a D. Lvo 28 agosto 2000 n. 274) e gli atti trasmessi al
P.M. di Ancona per l’ulteriore corso.
P.T.M.

1

danneggiamento.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al
reato sub d) (danneggiamento aggravato) e dispone trasmettersi gli atti alla
Procura della Repubblica di Ancona.

Così deciso in Roma il 17/4/2013.

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