Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24252 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24252 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAIELLO SALVATORE N. IL 13/02/1975
DALFONE PATRIZIO N. IL 25/04/1981
CUTRONO LUCA N. IL 18/05/1982
avverso la sentenza n. 3762/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

Taiello Salvatore, Dalfone Fabrizio e Cutrono Luca„ il solo Dalfone tramite difensore, già
condannati con doppia conforme – sentenze del tribunale monocratico di Palermo in data 4.4.2011
e corte di appello della stessa città — alla pena di anni due,mesi due di reclusione ed euro 600,00 di
multa per tre delitti,in continuazione,di ricettazione ex att. 81 cpv. e 648 c.p., ricorrono, con tre
distinti atti, avverso la seconda decisione, denunciando tutti carenza di motivazione in ordine agli
elementi di responsabilità, insufficienti a loro avviso solo per essere stati scoperti dalla polizia
giudiziaria davanti ad una autorimessa dove erano stato riparati l’autovettura e le due motociclette
ricettate, Taiello Salvatore lamentando anche l’ ingiustificato rigetto delle attenuanti generiche e
Cutrono Luca rilevando l’ ingiustificato eccessivo trattamento sanzionatorio I ricorsi sono tutti
inammissibili per svolgere censure di merito,da un lato, per la genericità delle critiche in ordine al
trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle attenuati generiche,dall’altro.
Invero sta di fatto che i tre coimputati, insieme ad altro non ricorrente, sono stati sorpresi a notte
fonda, da un agente di polizia, all’ interno di uno scantinato,davanti ad un box con la saracinesca
manomessa e vicini ad una autovettura parzialmente smontata. All’ interno del box venivano
rinvenuti pezzi dell’autovettura rubata, due motociclette, oggetto di furto. I quattro non avevano
saputo dare giustificazione della loro presenza e si presentavano tutti con le mani sporche di grasso
ed in possesso di arnesi da scasso. Ora in tema di ricettazione, la scienza dell’agente in ordine alla
provenienza delittuoso della cosa, che non richiede una precisa e completa cognizione di tutte le
circostanze del delitto presupposto, può desumersi da qualsiasi elemento e la relativa indagine
costituisce accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato.
Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta priva di vizi logici o
giuridici, per il fatto che gli indizi sulla disponibilità e sul possesso sono così gravi ed univoci da
generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, la certezza, secondo la comune
esperienza, che le cose, in relazione alle circostanze di fatto, non potevano essere possedute
legittimamente da chi le deteneva e con la consapevolezza della loro provenienza illecita.
Il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio complessivo sono stati
giudizialmente collegati ai gravi e numerosi precedenti penali,anche specifici, alla gravità dei fatti e
alla personalità degli imputati. A fronte di tali sintetiche ma significative considerazioni i
ricorrenti muovono contestazioni generiche senza essere in grado di segnalare circostanze
peculiari, di tale. pregnanza significativa da depotenziare il disvalore penale segnalato dai giudici di
merito.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma, ciascuno, di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l’ inammissibilità dei ricorsi;
Udito i difensori degli imputati Taiello Salvatore e Cutrono Luca, avv.to Maria Donatella Aiello,
che ne chiede accoglimento nell’interesse dei suoi assistiti.

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