Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24251 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24251 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEVANTINO SALVATORE N. IL 30/07/1961
avverso la sentenza n. 1530/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ékh4,41′,4A.k
che ha concluso per I
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 17/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 25 gennaio 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2010, che aveva
condannato Levantino Salvatore, legale rappresentante della Mansud s.r.l.
documentale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, il quale lamenta:
a) una violazione di legge e una motivazione illogica circa l’affermazione
della propria penale responsabilità, essendosi disinteressato dell’attività gestoria
della società decotta;
b) l’eccessività del disposto trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondati i motivi
a sostegno.
2. Invero, da un lato, la Corte territoriale ha chiaramente affermato come
il ricorrente, formalmente incaricato della gestione della società fallita, non abbia
evidenziato alcuna valida giustificazione che dimostrasse un assoluto
impedimento all’esercizio dei propri doveri di amministratore, tra i quali la
corretta tenuta delle scritture contabili.
Scritture contabili che, in sostanza, sono state tenute soltanto fino a circa
dodici anni prima della dichiarazione di fallimento.
3. A ciò si aggiunga, con riferimento al secondo motivo, come la pena
irrogata non sia illegale e non abbia formato oggetto neppure dell’atto di appello,
per cui sfugge, in ogni caso, alla cognizione di questa Corte.
4. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare in quella di
euro 1.000,00.
dichiarata fallita il 27 febbraio 2007, per il delitto di bancarotta fraudolenta
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17/4/2013.