Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24250 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24250 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFARELLI LUCA N. IL 30/12/1977
avverso la sentenza n. 1911/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

Cafarelli Luca, già condannato con doppia conforme — sentenze in data 16.1.2008 del tribunale di
Sulmona ed in data 24/30.5.2012 della corte di appello di L’Aquila — alla pena di anni uno, mesi
quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione di un assegno bancario ,ex
art. 648 c.p., ricorre avverso la seconda decisione, denunciando la nullità assoluta e insanabile della
notifica del decreto dei citazione a giudizio effettuata presso il domicilio del difensore,e non presso
il domicilio dell’ imputato. Era pur vero che era intervenuta l’ elezione di domicilio ma essa era
limitata e condizionata solo nel caso di eventuale ammissione dei riti alternativi, Tant’è – aggiunge
la difesa del ricorrente- che l’ estratto della sentenza contumaciale di primo grado era stato
notificato al difensore ed all’ imputato nel suo domicilio.
Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto.
Già il ricorrente non segnala quale pregiudizio sarebbe derivato dalla notifica come avvenuta. E
questa Corte ha già ritenuto ininfluente la deduzione della notifica di un atto in quanto effettuata
presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non
indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto
esercizio del diritto di difesa( in termini, Sez. 6, 21.5/8.7.2013,Fanciullo, Rv. 255629). Ma,quel che
più conta, per l’ art. 164 c.p.p. gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del
procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto- art. 156 c.p.p.- ovvero nel procedimento
davanti alla cassazione — art. 613 comma 2 c.p.p.-. Deve escludersi pertanto che al negozio
processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino “ab origine” gli effetti nel
tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il
ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell’art. 157 cod. proc. pen. e disposizioni
successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di
domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall’art. 162 cod. proc. pen.,
che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia
effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive siano eseguite, in difetto restando
all’uopo fissato il domicilio precedentemente eletto ( Sez. 6, 3.7./30.9.1996, Floris , Rv. 205912). Di
conseguenza dovendosi considerare come non apposta la clausola limitativa degli effetti della
elezione di domicilio con riferimento ai soli riti alternativi e non avendo il Cafarelli proceduto a
revocare la precedente elezione di domicilio in forma espressa e con le indispensabili nuove
indicazioni, la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata ritualmente effettuata al
domicilio eletto presso il difensore designato.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.5.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l’ inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Cataldo Intrieri, che ne chiede l’accoglimento.

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