Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24248 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24248 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIANESE ANTONIO N. IL 31/07/1959
avverso la sentenza n. 13211/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2014

Pianese Antonio, già condannato, con doppia conforme- sentenze 2.12.2008 del tribunale di Napoli
e 8/28.10.2008 della corte di appello della stessa città — alla pena di mesi quattro, giorni 15 di
reclusione ed euro 250,00 di multa per i delitti in continuazione di ricettazione di detenzione per la
vendita di articoli contraffatti ex artt. 474 e 648 comma 2 c.p., ricorre avverso la seconda decisione,
denunciandone la nullità per il rigetto della richiesta, formulata in udienza dal difensore„ di un
rinvio per essere impossibilitato l’imputato a presenziarvi per trovarsi agli aftesti domiciliari.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Anche se la disciplina imposta dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa corte,
di seguito richiamata, potrebbe prestarsi in astratto a manovre difensive di chiaro stampo dilatorio,
nella misura in cui il difensore del!’ imputato, a conoscenza dello stato detentivo del proprio
assistito, ometta di comunicarlo a tempo al giudice, sta di fatto che per l’appunto Sez. Un.
26.9/14.11.2006, Arena, Rv. 234600 hanno ritenuto ed affermato che la detenzione dell’imputato
per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi
di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche
quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato
di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a
differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione
dell’impedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per
nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 15.5.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli, per l’annullamento degli atti
compiuti dall’ udienza dell’ 8.10.2012 con conseguente nullità della sentenza di secondo grado,
con relativo annullamento con rinvio;
Udito il difensore del!’ imputato, avv. Maria Donatella Aiello, che si associa alle conclusioni del
P.G.

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