Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24247 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24247 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Del Confetto Donatella, nata a Milano il 8/7/1971
avverso la sentenza 2/4/2012 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente al giudizio di bilanciamento fra l’attenuante ex art. 648/2 e
la recidiva contestata;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 2/4/2012, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 13/5/2008,
riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.,
rideterminava la pena inflitta a Del Confetto Donatella in mesi sei di
reclusione ed C. 200,00 di multa.

1

Data Udienza: 15/05/2014

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In
particolare si duole che la Corte territoriale abbia eluso il tema della
contraddizione insita nella sentenza di primo grado che aveva assolto il
coimputato della Del Confetto per carenza dell’elemento soggettivo, pur in
presenza del medesimo compendio probatorio. Si duole, inoltre, che la

sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda le censure della ricorrente in punto di vizio della

motivazione, occorre rilevare che il giudizio d’appello verteva
esclusivamente sulla responsabilità della Del Confetto poiché avverso la
sentenza di assoluzione del coimputato non è stato proposto appello del
RM. Di conseguenza la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto che il
fatto che il coimputato fosse stato assolto non potesse giovare alla
prevenuta e non potesse essere oggetto di valutazione da parte del giudice
dell’appello.

3.

In ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, nessuna censura

può essere mossa alla sentenza impugnata che ha specificamente
argomentato sulla consapevolezza in testa all’agente della provenienza
furtiva del bene, osservando che l’autovettura presentava il blocchetto di
accensione forzato.

4.

Infine è inammissibile l’ulteriore censura in merito alla applicazione

della recidiva in quanto la questione non è stata oggetto di uno specifico
motivo d’appello. In ogni caso la censura è destituita di fondamento poiché
dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la recidiva non è stata
applicata, dal momento che all’imputata è stata riconosciuta l’attenuante di
cui all’art. 648, II comma, cod. pen. Di conseguenza nella determinazione

2

sentenza impugnata abbia omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta

della pena la Corte ha implicitamente escluso la recidiva oppure ha
effettuato il giudizio di comparazione ritenendo l’attenuante speciale
prevalente sulla recidiva, altrimenti non avrebbe potuto derogare dal
minimo della pena previsto dall’art. 648 cod. pen. In ciò la sentenza
impugnata anticipa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 105 del
14 aprile 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, IV
comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma cod. pen., sulla

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 15 maggio 2014

Il Consigliere estensore

recidiva di cui all’art. 99, quarto comma cod. pen.

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