Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2423 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2423 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BENCIVENGA RAFFAELE N. IL 28/06/1965
avverso la sentenza n. 12852/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito
della sentenza della Corte di cassazione del 23.11.2011, che aveva annullato la condanna inflitta a
Raffaele Bencivnga per il reato di cui all’art. 629 comma I c.p. limitatamente all’entità della
sanzione, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, escludendo la

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione,
deducendo l’erronea applicazione dell’art. 62 n. 6 c.p.
Con una successiva memoria il difensore ha insistito nei motivi di ricorso, rilevando che i giudici
di appello escludendo la sussistenza dell’invocata attenuante, avrebbe disatteso le indicazioni
contenute nella sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente il giudice di rinvio non ha ritenuto sussistente l’attenuante del risarcimento del
danno, in quanto l’imputato di fronte al rifiuto della persona offesa di accettare il risarcimento,
avrebbe dovuto mettere a disposizione la somma di denaro mediante offerta reale, al fine di
consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa (Sez. I, 28 aprile 2006, n.
18440, Friscia). Nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che la persona offesa abbia rifiutato
la somma offerta in risarcimento ritenendo di non avere subito alcun danno, perché, come
correttamente ha rilevato la Corte d’appello, non può essere rimessa alla stessa persona offesa la
valutazione in ordine alla sussistenza del danno risarcibile — peraltro, Ti reato di estorsione è
comunque idoneo a cagionare un danno non solo economico, ma anche morale. Sicché deve
riconoscersi che legittimo è stato il diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6
c.p.
Allo stesso modo deve escludersi che la soluzione prescelta dal giudice di rinvio sia in contrasto
con quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la pronuncia di annullamento sopra indicata, in
quanto quella sentenza non contiene alcuna indicazione in ordine alla necessità di riconoscere
l’attenuante del risarcimento del danno, ma si limita ad affermare la natura di atto pubblico del
verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini difensive, natura che i
giudici di merito originariamente non avevano riconosciuto. Ed infatti la Corte d’appello ha
correttamente ritenuto la natura di atto pubblico del verbale, peraltro prendendo atto del rifiuto del
risarcimento da parte della persona offesa, ed altrettanto correttamente ha escluso che la semplice

sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

offerta del risarcimento potesse condurre al riconoscimento dell’invocata attenuante, per la quale,
come si è visto, occorreva una formale offerta reale.
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in e 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Consiger estensore

ji

P.Q.M.

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