Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2423 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2423 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERCURIO VITO N. IL 12/12/1991
PASQUALE NICOLA N. IL 03/11/1994
avverso la sentenza n. 477/2013 TRIBUNALE di BARI, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MERCURIO Vito e PASQUALE Nicola ricorrono contro la sentenza

di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la
pena di un anno di reclusione più la multa per concorso nel rato previsto dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza
di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e sull’esatta qualifica-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. nonché l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o una diversa qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento per ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
I.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4tricorrent(kal pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

zione giuridica del fatto.

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