Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2421 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2421 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIROVANO NICOLO’ N. IL 08/06/1978
avverso la sentenza n. 1422/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata riformata la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di
Pirovano Nicolò, a pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza,
modificando in aumento tale pena, così accogliendo l’appello proposto dal P.G., é
inammissibile.
Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia reso una motivazione illogica
o contraddittoria per aver ribadito la sussistenza del reato pur in assenza di

tratta di motivo manifestamente infondato in primo luogo perché la Corte di
Appello dà conto del fatto che i Carabinieri che avevano fermato l’imputato
avevano rilevato anche manifestazioni esteriori sintomatiche dell’ebbrezza, quali
alito alcolico e occhi lucidi; quindi perché una simile motivazione é nient’affatto
illogica (ferma restando la necessità di una ‘manifesta illogicità’ per pervenire ad
un suo annullamento), posto che le manifestazione dello stato di alterazione
psico-fisica da assunzione di bevande alcoliche sono differenti da soggetto a
soggetto, in ragione di fattori quali il sesso, l’età, il peso (per dire solo dei
principali), sicchè non é ravvisabile alcuna palese cesura logica tra premesse e
conclusioni nel ragionamento condotto dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, con il quale si lamenta che l’aumento di pena
sia stato giustificato con connotazioni del fatto già contestate come circostanza
aggravante (aver commesso il fatto in ora notturna ed il tasso alcolemico) o
addirittura irrilevanti (quale il precedente specifico), esso é manifestamente
infondato. Premesso che il primo giudice aveva determinato la pena fissando
quella detentiva in corrispondenza del minimo edittale (sei mesi di arresto) e
quella pecuniaria in tremila euro di ammenda e che la Corte di Appello ha
aumentato la pena a mesi sette di arresto ed euro quattromila di ammenda, in
ragione dell’elevato tasso alcolemico (2,00 e 1,90 g/I) e del precedente penale
specifico, va rilevato che proprio perché contestata come circostanza la
commissione del fatto in ora notturna deve importare un aumento della pena,
ove non operato uno sfavorevole giudizio di comparazione con eventuali
concorrenti circostanze eterogenee. Nel caso che occupa, si tratta di null’altro
che del potere di determinazione della pena da parte del giudice, che ha ritenuto
che gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. – sinteticamente evocati – conducessero
ad una pena più elevata rispetto a quella fissata dal primo giudice. Né
l’eliminazione di una ‘recidiva in contravvenzioni’ esclude che i precedenti penali
costituiti da condanne per contravvenzioni possano essere valutati ai fini della
commisurazione della pena, quali indici della pericolosità sociale dell’imputato.

i

sintomatologia coerente con il tasso alcolemico evidenziato dal cd. alcoltest. Si

t

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

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