Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2420 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2420 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PISANO LUIGI N. IL 29/05/1964
2) PLATINO DAVIDE N. IL 16/03/1965
3) PINNA GIANNI N. IL 08/07/1962
avverso la sentenza n. 958/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del
3.11.2005 con cui il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto Luigi Pisanu, Davide Platino e Gianni
Pinna responsabili di falsa testimonianza resa nel processo penale a carico di Massimiliano Pisu e

Gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione
personalmente, deducendo l’illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
per il reato loro contestato.

Il ricorso è inammissibile.
Occorre ribadire che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo
di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del
giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (“manifesta
illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze (Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l’illogicità
della motivazione, deve risultare percepibile ictu ()culi, in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato
alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali (Sez. IV, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il
vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento
impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve
essere logica “rispetto a se stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla
conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se,
appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. IV, 2
dicembre 2004, Grado ed altri). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito

Ennio Fogli.

della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20
febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso
giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della
pronuncia sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le
ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia “manifestamente illogica”,
in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente
affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione:
c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo
logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei
medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra
affatto consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una
rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento
riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta
preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe,
infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova
disciplina, è e resta giudice della motivazione.
Nella specie, i ricorrenti non hanno indicato illogicità manifeste della motivazione, ma si sono
limitati a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta in sentenza, proponendo
censure di merito non ammesse in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrentt: al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

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da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento di C 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Roma, 11 dicembre 2012

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