Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 242 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 242 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENZA NICOLA N. IL 18/11/1956
avverso l’ordinanza n. 665/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava
l’istanza di riabilitazione avanzata da Nicola Fiorenza tenuto conto dei numerosi
precedenti penali e delle informazioni negative della polizia.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto
personalmente affermando che i precedenti sono risalenti ed in relazione ai fatti per cui è
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del
ricorso che non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art.
581, lettera c, cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.
stato denunciato è stato assolto.