Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24199 del 28/05/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24199 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
MYGALYUK SERGIY N. IL 03/04/1973
avverso la sentenza n. 978/2012 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, del 24/10/2012
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
ite le conclusioni del PG Dott. qv
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c_<.) yy\.; j! Uditi difensor Avv.; ///- i1 Data Udienza: 28/05/2013 Ritenuto in fatto Il Procuratore generale di Catanzaro ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di MYGALYUK Sergiy la pena per la contravvenzione di cui all'articolo 186, commi 2, lettera b), sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis del codice della strada ( fatto accertato in data Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione IV, 11 novembre 2010, Proc. gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonché, Sezione IV, 17 dicembre 2010, Proc. gen. App. L'Aquila in proc. Meloni). 2 19.1.2012). Del resto l'art. 186, comma 2 quater introdotto dal d.I.3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo dell'art. 186, comma 9 bis del codice della strada che prevede la riduzione alla metà della predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Lamella Terme. Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2013 Il Consigliere estensore Il P esidente Né l'applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione