Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24198 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24198 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
PICCHIONI MASSIMILIANO N. IL 16/04/1976
avverso la sentenza n. 5012/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
11/10/2011
sentita la fione fatta dal Consigliere Dott. PAT IZIA PICCIALLL,
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/05/2013

Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale di Firenze ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui
in epigrafe, che ha applicato nei confronti di PICCHIONI Massimiliano la pena per la
contravvenzione di cui all’articolo 187, commi 1 e 2 bis, del codice della strada ( fatto

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative
accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle
pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva
che con la sentenza

ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune
violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto,
posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà
detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal
prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di
patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè
detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e
consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione
amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel
patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis,
essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed
oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la
richiesta (Sezione IV, 11 novembre 2010, Proc. gen. App. Venezia ed altro in proc.
Marigo; nonché, Sezione IV, 17 dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).

2

accertato in data 8.9.2009).

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Firenze.

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2013

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