Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24194 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24194 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUSTODE ANNAMARIA N. IL 04/08/1965 parte offesa nel
procedimento
e/
IGNOTI
avverso il decreto n. 1219/2011 GIP TRIBUNALE di SALA
CONSILINA, del 26/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTR1;
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Data Udienza: 19/04/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con atto del 27.7.2012, Annamaria Custode ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 26.3.2012 con il quale il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sala Consilina ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei
confronti di ignoti in relazione al reato di lesioni colpose commesso ai
danni dell’istante.
Con il proposto ricorso, la Custode ha censurato il provvedimento impugnato per aver ritenuto (sia pure implicitamente e per
relationem) la tardività della querela proposta dalla persona offesa,
senza alcun accertamento, né dell’effettiva entità delle lesioni sofferte
da quest’ultima (ai fini dell’accertamento dell’eventuale procedibilità
d’ufficio in relazione al reato prospettato), né dell’esatto momento in
cui la stessa persona offesa ha avuto effettiva contezza della riferibilità delle lesioni sofferte ad imperizia medica o, comunque, all’altrui
condotta.
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole che il pubblico ministero abbia trascurato di informare la persona offesa (che aveva
espresso la corrispondente volontà di partecipazione)
dell’intervenuta richiesta di archiviazione, con la conseguente nullità
del provvedimento di archiviazione impugnato.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha invocato
l’annullamento del provvedimento impugnato, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione di nullità del decreto impugnato, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Sala Consilina.
Considerato in diritto
Occorre preliminarmente rilevare come la ricorrente abbia
del tutto omesso di esplicitare, in termini inequivoci, nell’espostodenuncia presentato alla polizia giudiziaria in data 6.12.2011, una dichiarazione contenente la propria volontà d’essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 408,
comma 2, c.p.p.), essendosi unicamente limitata, a seguito dell’esposizione dei fatti, a richiedere l’accertamento delle eventuali responsabilità, la punizione dei responsabili, il sequestro delle cartelle cliniche
relative agli interventi subiti e l’audizione del proprio consulente di
parte, manifestando la propria disponibilità a fornire i necessari chiarimenti.
La mancanza della dichiarazione contenente la propria volontà
d’essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero deve ritenersi tale da escludere la legittimazione della
ricorrente all’impugnazione del decreto in questa sede contestato.
2. –

i.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza
di legittimità quello in forza del quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per
travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze
di fatto già acquisite (Cass., Sez. i, n. 8842/2006, Rv. 233582), così
come deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto
avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che
non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per errores
in iudicando fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale (Cass., Sez. i, n. 9440/2010, Rv. 246779).
3. – Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.4.2013.

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