Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24192 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24192 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
Nei confronti di:
MANCINO BERARDINO N. IL 19.07. 1987
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI POTENZA in data 30 aprile 2012
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI ;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto l’annulla
mento senza rinvio limitatamente alla parte in cui l’impu g nato provvedimento ha disposto la
sospensione della patente di g uida per anni due ed omesso di ordinare la revoca della stessa
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza ex art. 444 cc.p.p. il Tribunale di Potenza applicava a Mancino Berardino
la pena di mesi otto di arresto ed C 2667,00 di ammenda. Il Mancino era stato tratto a
g iudizio per rispondere del reato di cui all’art. 186 comma 2 e 2 bis e 2 sexies del
Codice della Strada poiché, controllato a se g uito di un sinistro stradale in cui rimaneva
coinvolta l’autovettura da lui condotta/ risultava in stato di ebbrezza alcolica pari a 2,39
gli, rilevato a seguito di analisi sul plasma ; con l’agg ravante di aver commesso il fatto
in ora notturna.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Potenza deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della le gge
penale in relazione alla mancata revoca della patente di guida.
Data Udienza: 18/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale ha applicato al Mancino la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.
Ai sensi del disposto dell’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada “qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I la patente di guida è sempre
Nella specie dal capo di Imputazione risulta unicamente che l’autovettura condotta
dall’imputato era stata “coinvolta” in un incidente stradale, senza alcuna ulteriore
specificazione.
Va in proposito osservato che ai sensi del citato secondo comma 2 bis dell’ art 186
C.d.S., nell’attuale formulazione, oltre ad essere prevista la revoca della patente di
guida, le pene di cui al comma 2, quindi quelle relative sia alla lett. a) che b) e c), sono
raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura. Inoltre in tal
caso è espressamente esclusa la possibilità della sostituzione della pena inflitta con il
lavoro di pubblica utilità. è pertanto evidente che il legislatore ha diversificato le
situazioni tra chi conduce semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale
stato provoca un incidente; quest’ultima ipotesi è ritenuta, ovviamente, più grave in
quanto più pericolosa socialmente.
In considerazione della
ratio
di tale previsione deve conseguentemente
ragionevolmente escludersi che le stesse conseguenze possano derivare dal mero
“coinvolgimento”nell’incidente (espressione che può evidentemente comprendere anche
ipotesi che prescindano da qualsiasi addebitabilità del sinistro al conducente pur
postosi alla guida in stato di ebbrezza )
4. Si impone pertanto l’ annullamento della impugnata sentenza limitatamente al punto
concernente la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente con rinvio al/ riguardo al Tribunale di Potenza che dovrà accertare le
modalità del suddetto “coinvolgimento”, onde procedere alla eventuale applicazione
della più grave sanzione della revoca della patente di guida.
P. Q. M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e rinvia a riguardo al Tribunale
di Potenza
Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
revocata”.