Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24191 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24191 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESE ANELLA N. IL 28/08/1950
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 28/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/01/2012
sentita la rela ione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/
e conclusioni del PG Dott. ifrrb
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Uditi depr Avv.;

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Data Udienza: 18/04/2013

FATTO E DIRITTO

1. Rese Anella, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catania del 24/2/2012
che dichiarò inammissibile la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione,
In relazione all’ordinanza di quella Corte del 16/7/2008, che applicò la disciplina
del reato continuato, avuto riguardo alla sentenza del Tribunale di Siracusa del

2. La Rese propone ricorso per cassazione avverso la deliberazione della
Corte catanese, prospettando unitaria censura, con la quale denunzia erronea
applicazione della legge penale per quanto appresso.
Con la citata sentenza il Tribunale di Siracusa condannò la ricorrente, per il reato
di cui all’art. 3, n. 8 della legge n. 75/1958, commesso fino al 17/5/2007, alla
pena di anni uno di reclusione ed C. 600,00 di multa; la Corte territoriale, con
l’ordinanza del 16/7/2008, applicata la disciplina del reato continuato, in
riferimento alle sentenze della Corte d’appello di Catania del 25/2/2004, del
19/1/2006 e del 13/4/2007, rideterminò la pena complessiva in anni cinque e
mesi due di reclusione de C. 2.180,00 di multa.
Poiché in virtù di tale ordinanza la pena siccome quantificata ex post era risultata
inferiore a quella effettivamente espiata, il di più di pena patito avrebbe dovuto
essere considerato ingiusto e, pertanto, la Corte catanese avrebbe dovuto
accogliere l’istanza d’indennizzo per l’ingiusta detenzione; invece, nella detta
ordinanza non era rinvenibile l’iter logico seguito per prevenire al rigetto.

3. Perveniva istanza della parte privata di rinuncia ad eventuale pubblica
trattazione, nonostante la pendenza di questione di costituzionalità a riguardo
del rito, sollevata dalle S.U. di questa Corte con ordinanza del 18/10/2012.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4.1. La Corte territoriale dichiarò inammissibile la pretesa evidenziando che

«non è emerso alcun provvedimento di cumulo tra il fatto di cui alla sentenza
del GIP presso il Tribunale di Siracusa e quelli valutati dalla Corte di Appello di
Catania».
Avverso la detta affermazione il ricorrente oggi propone censura aspecifica, che
a causa della sua evidente sommarietà e non autosufficienza non consente a
questa Corte di esercitare sindacato di sorta, non essendo neppure indicati i
termini dell’asserita espiazione.

26/11/2007.

In ogni caso, va soggiunto che il diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione
presuppone, esclusa l’ipotesi, che qui non ricorre, del vizio formale (comma 2
dell’art. 314, cod. proc. pen.), che il richiedente sia stato prosciolto nel merito
con sentenza divenuta irrevocabile.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente,
oltre che al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così d iso ella camera di consiglio del 18/4/2013.

Il Presi ente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

giudicata congrua, di cui in dispositivo.

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