Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24190 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24190 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRESCIA
nei confronti di:
RERZA DASHNOR N. IL 01/07/1983
avverso l’ordinanza n. 68/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5-te. / e4 tt. zki-4–t –

O’

,/

Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 16/04/2013

cc 19 Rerza

Motivi della decisione
Il Gip del Tribunale di Bergamo ha disposto l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti dell’indagato in epigrafe in ordine al reato di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. L’ordinanza è stata annullata dal Tribunale del
riesame di Brescia essendo stata ritenuta l’inesistenza di un grave quadro indiziario.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica. Si argomenta che il

non fosse al corrente dei traffici gestiti dal cugino Prifti Rezart che aveva deposto nella
sua abitazione due valigie contenenti rilevanti quantitativi di marijuana, cocaina ed
eroina. Tale valutazione viene censurata. Si argomenta che difficilmente l’indagato poteva
essere all’oscuro di un traffico così rilevante. Né può ritenersi del tutto accidentale la sua
presenza in occasione della consegna all’acquirente di un pacco di circa un chilo e mezzo
di marijuana. Parimenti non è verosimile che egli opinasse che nell’involto in questione si
trovassero delle scarpe oggetto di un regalo. Per confutare la tesi difensiva si evidenzia
che le dichiarazioni del ricorrente e del cugino non sono perfettamente collimanti quanto
alla circostanza in cui avvenne l’apprensione del pacco contenente la marijuana
prelevandola da una delle valigie custodite nell’abitazione. Si conclude che, trattandosi di
ingenti quantitativi di stupefacente, il suo elevato valore economico esclude che la
custodia potesse essere affidata ad un soggetto inconsapevole.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ripercorre i tratti essenziali della vicenda illecita. In sintesi
Prifti Rezart, cugino del ricorrente, ha depositato nell’abitazione di costui due valigie
contenenti ingenti quantitativi delle droghe già indicate. Il detto cugino ha altresì
consegnato una partita di un chilogrammo e mezzo di marijuana custodita in un involto,
in presenza dell’odierno ricorrente. Il Tribunale ritiene che, valutata la vicenda nel suo
complesso, l( indicate circostanze non forniscano un tranquillante quadro indiziario in
ordine al consapevole coinvolgimento nei reati. Si argomenta in primo luogo che il Prifti
ha dimostrato di gestire del tutto autonomamente i propri traffici intrattenendo contatti
con le altre persone coinvolte nei reati. Pertanto può ritenersi che la transazione afferente
alla già indicata partita di marijuana abbia visto il Rerza nella veste di mero
inconsapevole spettatore. La sua presenza è stata infatti priva di

qualunque rilievo nel

corso degli accadimenti.
Per ciò che attiene alla droga rinvenuta nella abitazione dell’indagato
l’argomentazione del Tribunale non è dissimile. Il Prifti ha riferito di aver deposto le
compromettenti valigie nella abitazione del cugino essendo pregiudicato a differenza del
congiunto che è immune da alcun addebito penale; e ne ha escluso il consapevole
coinvolgimento. Tale tesi non appare inverosimile al Tribunale. Si argomenta che non vi è
alcun elemento positivo dal quale poter inferire che l’indagato conoscesse il contenuto
delle valigie. E’ possibile ipotizzare ragionevolmente che egli facesse affidamento su
quanto riferitogli dal cugino circa il contenuto dei contenitori: indumenti e

regali. In

provvedimento restrittivo è stato annullato, essendosi ritenuto verosimile che l’indagato

conclusione non vi sono ragioni idonee a vulnerare radicalmente la tesi difensiva di aver
inconsapevolmente dato ospitalità al congiunto; di essersi sempre tenuto lontano dal
mondo criminale e di essersi sempre lecitamente procurato le risorse economiche per la
famiglia svolgendo attività lavorativa, come documentato dal mancato rinvenimento di
denaro di cui invece il cugino confesso aveva cospicua disponibilità.
Tale apprezzamento si confronta con materiale probatorio di indubbia, suggestiva
significatività. Tuttavia la valutazione si confronta con le acquisizioni probatorie,
proponendone una lettura critica che, pur senza sciogliere il dubbio in favore della tesi
difensiva, valorizza la plausibilità (allo stato delle investigazioni) dell’ipotesi che considera
e non consapevole il coinvolgimento del ricorrente negli illeciti. Tale

valutazione è argomentata, conforme ai principi,

ed immune da vizi logici. In

conseguenza essa non può essere riconsiderata nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

P qm
Rigetta il ricorso.

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BL4IOTTA)
q7(°;

CORTE SUPREMA. DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

occasionale

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