Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2419 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2419 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) KATIAJ ERIDJON N. IL 13/04/1988
avverso la sentenza n. 348/2012 TRIBUNALE di CHIA VARI, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
I.
4
OSSERVA
Katiaj Eridjon ricorre, tramite il suo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Chiavari, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la
pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 582-585 c.p. e 4 legge n.
110 del 1975, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena e alla mancata
Il ricorso è inammissibile, in quanto il consenso prestato dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena — questione che comprende anche la
concessione delle circostanze attenuanti generiche – e le modalità della sua determinazione, tranne
il caso della illegalità della pena applicata, situazione che non ricorre nel caso in esame.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
concessione delle attenuanti generiche.