Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2419 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2419 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLICE MASSIMILIANO N. IL 31/12/1988
avverso la sentenza n. 544/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

POLLICE Massimiliano ricorre contro la sentenza di patteggiamen-

to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo:
1. che la sostanza stupefacente era destinata all’uso esclusivo proprio;
che dovevano essergli riconosciute le attenuanti generiche.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen.,•le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen., perché deduce motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

2.

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