Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24189 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24189 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 16/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMO EHIS N. IL 14/01/1979
AKHEITUAMEN DOROTY N. IL 23/10/1984
avverso l’ordinanza n. 1592/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
25/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
bige/sentite le conclusioni del PG Dott. p.

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Ritenuto in fatto
— Con due distinti ricorsi entrambi in data 11.2.2013, Orno
Ehis e Akheituamen Dorothy hanno proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza in data 2.5.1.2013, con la quale il tribunale di Venezia – su appello del pubblico ministero avverso il provvedimento in
data 26.11.2012 con il quale il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Padova aveva disatteso due istanze cautelari invocate dall’organo dell’accusa avverso i due indagati – ha applicato, a
Orno Ehis, la misura della custodia cautelare in carcere, e a Akheituamen Dorothy, la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il
Comune di Cadoneghe, in relazione al reato di concorso in illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente contestato a carico di entrambi.
Con i ricorsi proposti, i due indagati hanno censurato il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, in relazione all’art.
275, comma 2-bis c.p.p., avendo il tribunale d’appello omesso di considerare la probabile eventualità dell’applicazione, in favore dei due
indagati, in sede di eventuale condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena, con il conseguente venir meno dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelali contestate.
Considerato in diritto
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, il tribunale
veneziano ha espressamente attestato come le caratteristiche e le
concrete modalità del fatto contestato ai due indagati appaiono tali avuto riguardo al monopolio dello smercio di sostanze stupefacenti in
loco detenuto dai due ricorrenti, per il carattere capillare e continuo
dell’attività di spaccio dagli stessi svolta – da impedire (in relazione
alla ritenuta gravità del fatto) una prevedibile valutazione positiva in
ordine alla futura riconoscibilità, in favore degli indagati, della circostanza attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90.
Da ciò discende la ragionevole pronosticabilità, allo stato, della
prevedibile applicazione, nei confronti degli odierni ricorrenti, in caso di prospettabile condanna, di una pena superiore ai limiti di legge
previsti ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ciò che impone il riconoscimento della totale
infondatezza dei ricorsi in questa sede proposti dai due indagati, con
il conseguente relativo integrale rigetto.
2. –

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

i.

3

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.P.P..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2013.

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