Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24186 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24186 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI ROBERTO N. IL 19/05/1983
avverso l’ordinanza n. 604/2012 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
16/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
eAt
tk.»
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

4.1t..t.:

Uditi difensor Avv.;

Lat.

‘4’

4′

Data Udienza: 16/04/2013

cc 12 Morelli

Motivi della decisione
1. Il Gip del Tribunale di Perugia ha disposto l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti dell’indagato in epigrafe in ordine al reato di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. La richiesta di riesame è stata respinta dal
medesimo Tribunale.
2. Ricorre per cassazione il Morelli.
di un grave quadro indiziario. Si assume che non vi è prova alcuna che il trasporto cui si
riferisce la contestazione avesse ad oggetto sostanza stupefacente. Tale circostanza è
stata esclusa anche da indagati che hanno ammesso altri illeciti. Il ricorrente, d’altra
parte, ha francamente ammesso di aver prestato la propria auto per circa un’ora ma non
ha fatto alcun riferimento alla natura stupefacente di sostanze eventualmente trasportate.
Si censura il provvedimento in questione anche per ciò che attiene all’esistenza di
esigenze cautelari. Si considera che l’imputato ha tenuto un favorevole comportamento
processuale ammettendo di aver prestato l’auto, pur negando che essa fosse servita al
trasporto di droga. Il fatto, d’altra parte, risale a quasi tre anni fa ed il Morelli non ha
avuto più contatti con l’unica persona straniera di sua conoscenza. Non si ravvisa dunque
alcun pericolo di recidiva, considerando che egli vive e lavora nel bar della famiglia ed ha
una invalidità del 74% che lo costringe all’utilizzo del catetere per le proprie esigenze. Il
ricorrente è inoltre incensurato ed è incorso nell’uso di alcol e sostanze stupefacenti solo a
seguito di un grave incidente stradale che ne ha determinato la invalidità. La gravità della
patologia ed il pericolo di infezioni, che giustificano la sua continuativa permanenza
nell’infermeria del carcere, rendono chiara la non praticabilità della misura cautelare
massima.
3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata considera che l’imputazione
attiene alle mansioni di corriere per il trasporto di un imprecisato quantitativo di hashish,
fatto verificatosi nel marzo 2010. L’episodio si inserisce in una complessa indagine che ha
mostrato l’esistenza di un’associazione delinquenziale dedita al traffico di stupefacenti. I
fatti sono stati provati alla stregua di numerosissime intercettazioni telefoniche e dei
riscontri di polizia che hanno condotto in più occasioni al rinvenimento di consistenti
quantitativi di hashish. Ne emerge che in tale complessivo quadro l’oggetto illecito delle
conversazioni non può essere posto in dubbio. Si condivide dunque la valutazione
espressa nell’ordinanza custodiate in ordine all’esistenza di un grave quadro indiziario. Si
aggiunge che tale ponderazione è confermata dalle dichiarazioni rese dall’indagato in
interrogatorio. Egli ha ammesso l’addebito ed ha affermato di aver agito per rendere un
favore ad una persona trovandosi in un periodo di debolezza. Ha aggiunto di essersi
effettivamente recato a Perugia; di aver incontrato un personaggio, ben individuato nel
corso delle indagini e coinvolto negli illeciti, prestandogli la propria auto; di aver ricevuto
come compenso dall’indicato personaggio sostanza stupefacente per uso personale. In
effetti dalle intercettazioni telefoniche emergono contatti con detto indagato. Pur

Si censura la pronunzia per ciò che attiene alla motivazione in ordine all’esistenza

mancando il riferimento alla sostanza stupefacente, le ammissioni in fatto rendono
altamente plausibile l’ipotesi accusatoria, posto che il detenuto non ha neppure fornito
alcuna spiegazione alternativa in ordine alle ragioni del viaggio. D’altra parte,
contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, le conversazioni intercettate sono
numerose e ben più di quelle genericamente evocate nell’istanza difensiva. Si riscontrano
ben nove conversazioni in una sola giornata, tutte pertinenti a contatti con personaggi
coinvolti negli illeciti e direttamente riferibili all’operazione di trasporto in corso in quel
momento, operazione in concreto affidata al Morelli. Il significato delle comunicazioni
diviene ancora più trasparente, secondo il Tribunale, considerando che con analoghe

al sequestro di hashish e all’arresto dei corrieri.
Quanto alle esigenze cautelari, parimenti il Tribunale condivide la valutazione
compiuta dal gip. L’indagato, infatti, era collegato al sodalizio criminale, per il quale ha
agito almeno in un’occasione svolgendo il ruolo di uomo di fiducia. Pertanto pur a fronte
dell’incensuratezza si concreta elevato pericolo di recidiva. Unica misura appropriata è
quella della custodia in carcere perché in regime di arresti domiciliari l’indagato potrebbe
agevolmente reiterare la condotta criminale.
Quanto alla questione afferente alle condizioni di salute si rileva che nessuna
recente documentazione è stata prodotta e che l’eventuale incompatibilità con la custodia
in carcere potrà essere fatta eventualmente valere con la richiesta di revoca o di
sostituzione della misura in atto.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata analizza ampio e significativo
materiale probatorio e, come si è sopra esposto, perviene all’argomentata conclusione che
il coinvolgimento negli illeciti sia dimostrato da un grave quadro indiziario. Tale
valutazione, essendo immune da vizi logici e conforme ai principi, non può essere
sindacata nella presente sede di legittimità.

3.1 In relazione al secondo motivo è venuto meno l’interesse a ricorrere, posto
che, con ordinanza del 6 febbraio 2013, il Gip ha disposto la sostituzione della misura
carceraria con quella dell’obbligo di dimora.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

I RESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

BIANCHI)

Q9J,

3

modalità, attraverso l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche si è addivenuti in ben 5 casi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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