Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24184 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24184 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICOZZI GABRIELLA N. IL 15/08/1961 parte offesa nel
procedimento
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IGNOTI
avverso il decreto n. 221796/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
24/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /0 tyt,4
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 16/04/2013
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p.o Picozzi
Motivi della decisione
1. Il Gip del Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione degli atti del
procedimento che vede come persona offesa Picozzi Gabriella in relazione alla morte della
madre.
2. Ricorre per cassazione la Picozzi lamentando che il giudice ha dichiarato
inammissibile l’opposizione ritenendo palesemente irrilevanti gli accertamenti richieste.
Tale asserto si risolve in una ecf4 non consentita interdizione dell’accesso all’opposizione.
notizia di reato che l’opponente ha inteso porre in discussione con la richiesta
dell’espletamento di una nuova consulenza medico-legale e di una consulenza cardiologica
che non era stata compiuta nel corso delle indagini preliminari
3. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, nel dichiara inammissibile
l’opposizione, ha considerato che gli ulteriori atti d’indagine indicati sono palesemente
ultronei e superflui. La stessa opposizione, infatti, manca di individuare i mezzi istruttori
ulteriormente esperibili e chiede disporsi da parte del pubblico ministero un atto quale la
perizia che è di esclusiva competenza del giudice. Si considera che la disposta consulenza
tecnica ha radicalmente escluso che siano ravvisabili profili di colpa nel trattamento
terapeutico della ottantacinquenne madre dell’opponente ricoverata presso una casa di
cura. La causa della morte è stata individuata in edema polmonare secondario a
scompenso cardiaco in soggetto con diverse patologie cardiache. I trattamenti sanitari
sono stati appropriati rispetto a tale patologia. E l’eventuale ricovero ospedaliero non
avrebbe consentito di disporre alcun trattamento diverso rispetto a quello antibiotico
posto in essere. In presenza di un quadro così esaustivo un’ulteriore indagine peritale
I
nulla potrebbe aggiungere.
Tale valutazione è immune da censure. Con apprezzamento logicamente corretto
e conforme ai principi il Gip ha ritenuto che la richiesta di indagini medicolegali già
eseguite con esito concludente renda l’opposizione sostanzialmente priva del requisito
della novità delle investigazioni indicate e quindi ripetitiva.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condannakricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 16 aprile 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL. PRESIDENTE
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(Rocco Mar BIATOTIA)
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La valutazione è conseguita ad una anticipata ed unilaterale valutazione nel merito della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale