Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24183 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24183 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO GIUSEPPE N. IL 03/08/1953
avverso l’ordinanza n. 43/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
16/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sete le conclusion del PG Dott3
tz–.. 81& ..C.,4 15 e 1.-;
/

Uditi difensor Avv.;

, 04u:

Data Udienza: 16/04/2013

cc 6 Bonanno Giuseppe

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Messina ha respinto l’istanza avanzata da Bonanno
Giuseppe intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente lamentando che la Corte di merito si è
limitata ad affermare apoditticamente l’esistenza di profili di colpa grave, omettendo
tuttavia qualsiasi concreta motivazione e limitandosi a valorizzare laconicamente l’ovvia

contestata. Tale contiguità è stata però ritenuta dai giudici di merito priva di rilevanza
probatoria. Non viene indicata nessuna condotta positiva né si fa alcun riferimento a
circostanze fattuali. In realtà il richiedente si è sempre difeso assumendo l’estraneità ai
fatti, versione confortata dalla sentenza assolutoria.

2.1

L’Avvocatura dello stato ha presentato una memoria chiedendo la

dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato espone che l’ordinanza cautelare emessa in ordine ai
reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. 309 del 1990 è stata annullata dal Tribunale di
Messina. Nel giudizio di merito il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’articolo
73 e lo ha condannato, invece, per l’illecito associativo. In ordine a tale ultimo reato è
intervenuta pronunzia assolutoria della Corte d’appello divenuta definitiva.
Si evidenzia altresì che la sentenza d’appello ha ritenuto provata l’esistenza della
compagine associativa e la partecipazione ad essa dei familiari del richiedente. È stata
altresì ritenuta la prova della partecipazione del Bonanno, insieme ad alcuni familiari, ad
un incontro con emissari del fornitore calabrese di droga. Tale presenza è stata ammessa
dall’imputato nell’interrogatorio di garanzia. Peraltro la Corte di merito ha ritenuto che
tale dato isolato, in assenza di ulteriori contributi, non possa integrare gli estremi della
partecipazione al sodalizio criminale: la mera partecipazione alla transazione, senza
proiettarsi in ulteriori momenti da cui possa evincersi la condivisione del programma
associativo, non integra la prova di uno stabile accordo illecito.
La Corte della riparazione, alla stregua di tale acquisizione, considera che la
condotta in questione mostra comunque univocamente la contiguità del Bonanno con i
maggiori sodali del gruppo criminale; essendo stato espressamente chiamato ad
intervenire in una circostanza estranea ai meri legami familiari e funzionale all’attività di
approvvigionamento della droga. Tale contiguità integra condotta gravemente colposa che
Lo”determinato l’adozione della misura cautelare. La domanda è stata conseguentemente
rigettata.
Tale ponderazione si pone in linea con la consolidata, condivisa giurisprudenza di
questa Suprema Corte secondo cui la connivenza può assumere rilievo nella sede
riparatoria allorché, pur non concretandosi in condotte di attiva partecipazione agli illeciti,
mostri, come nel caso in esame, consapevole, incauto coinvolgimento e contiguità rispetto

contiguità del Bonanno ai propri familiari, sodali dell’associazione delinquenziale

ai reati ed ai loro autori, così da generare nell’autorità giudiziaria l’erroneo convincimento
che essa sia espressione di attivo apporto alle condotte delittuose.
Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; nonché alla
rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Economia che liquida in euro 1.000,00.

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLATOTTA),_,—

( isa BIANCH

C–….-.—

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Pqm

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA