Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24182 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24182 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 16/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBO PAOLO GIOVANNI N. IL 03/03/1952
avverso l’ordinanza n. 42/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le con usioni del PG Dott.

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Udit i(difensor Avv.;
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CC 1 Colombo Paolo

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’istanza avanzata da Colombo Paolo
intesa ad ottenere l’equa riparazione per ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cessazione il richiedente. Si espone che nei suoi confronti è stata
adottata misura cautelare custodia% in riferimento al reato di associazione per delinquere
in ordine al quale è intervenuta pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto. Si
merito senza in realtà individuare alcuruondotta gravemente colposa che abbia avuto un
contributo causale rispetto all’emissione della misura cautelare. In particolare, non è
ravvisabile una condotta colposa anche in considerazione del fatto che, avuta notizia del
procedimento, ha fatto seguito richiesta di presentazione al pubblico ministero per fornire
chiarimenti, ma vanamente. Il ricorrente, inoltre, ha tenuto nell’interrogatorio di garanzia
una condotta pienamente collaborativa ed ha presentato una memoria per chiarire i fatti.
Tali chiarimenti non sono stati valutati dal pubblico ministero e dal giudice con la
tempestività necessaria, che avrebbe evitato

disporre la misura cautelare. In tutto ciò

non può riscontrarsi alcun elemento di colpa. Erroneamente dunque, e vagamente, la
Corte d’appello si limita ad enunciare genericamente l’esistenza di condotte gravemente
colpose.
3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata espone che si è proceduto in ordine a diversi reati come
truffa, bancarotta fraudolenta ed associazione per delinquere e che in ordine a tale ultimo
illecito è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere durata 23 giorni. In
ordine al reato associativo è intervenuta pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto,
mentre vi è stata condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. Si soggiunge che (il
ruolo tenuto dal Colombo nel corso della vicenda oggetto del procedimento si connota di
colpa grave. Infatti la pronunzia di merito, nell’escludere l’esistenza del reato associativo
per mancanza del numero delle persone necessarie per dar corso alla fattispecie
criminosa, ha tuttavia rilevato l’esistenza di condotte fraudolente consistenti in truffi nelle
quali il ridetto Colombo svolgeva un ruolo di carattere amministrativo nel senso che
curava i contratti illeciti ed avallava le vanterie e le premesse dei complici. Tale condotta 1
intrecciata con quella dei complici, oltre ad essere gravemente colposa, ha generato grave
sospetto di reat9 non fugato dalle spiegazioni fornite dal Colombo a fronte un complesso
di circostanze di fatto osservate dalla polizia giudiziaria operante e poste a fondamento
del provvedimento cautelare.
Tale apprezzamento appare immune da censure. Si individua, infatti, una
condotta altamente censurabile accertata nel giudizio di merito contrassegnata da
un’impronta fraudolenta, connessa con la condotta di altre persone coinvolte nella vicenda

illecita. Tale condotta, d’altra parte, viene correttamente ritenuta causa della valutazione
espressa nella sede cautelare ed afferente all’illecito associativo. L’indicato

soggiunge che l’ordinanza impugnata stlimitata ad evocare genericamente le sentenze di

apprezzamento è conforme ai principi ed appare immune da vizi logici. Esso, pertanto,
non può essere riconsiderato nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

P qm

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
uisa BIAN I

(Rocco Marco BLAIOTTA)
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.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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