Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2418 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2418 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) STRISCIUGLIO FILIPPO N. IL 17/09/1973
avverso la sentenza n. 787/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del
30.11.2004 con cui il Tribunale in sede aveva ritenuto Filippo Strisciuglio responsabile del reato di
cui all’art. 385 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla
recidiva contestata.

Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha specificamente e
logicamente motivato che la mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di
prevalenza sulla recidiva, è dipesa dai numerosi precedenti penali dell’imputato. Ne consegue
l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in
euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, lamentando il vizio di

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