Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2418 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2418 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KLIA SLIM N. IL 21/07/1984
avverso la sentenza n. 15620/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

KLIA Slim ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifica-

ta in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di reclusione
più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia
mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

art. 129 cod.proc.pen.

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