Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24175 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24175 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FORLI’
nei confronti di:
AGATENSI PAOLO N. IL 29/06/1973
avverso la sentenza n. 15/2010 TRIBUNALE di FORLI’, del
27/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita-in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in pe sona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 29/05/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica di Forlì ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che aveva
confermato quella di primo grado, resa dal Giudice di pace di Forlì, impugnata dalla parte
civile e dallo stesso pubblico ministero, mandando per l’effetto assolto l’imputato AGATENSI
PAOLO dal reato di lesioni personali colpose, provocate a ERRANI MARCO, portiere della

squadra avversaria durante un incontro di calcio.

Il giudizio di appello ha riguardato l’impugnazione proposta dalla parte civile e quella del
pubblico ministero [il ricorso per cassazione di quest’ultimo era stato convertito in appello da
questa Corte di legittimità].

Il pubblico ministero si duole del fatto che il giudice di appello abbia totalmente omesso la
disamina dell’impugnazione proposta dal proprio ufficio, decidendo solo sull’appello della parte
civile.

Ciò che risulterebbe dalla lettura della decisione, dove il riferimento è solo all’appello della
parte civile, e non anche all’impugnazione dell’ufficio requirente, pur risultando
nell’intestazione della sentenza che la decisione riguardava anche il ricorso, poi convertito in
appello, proposto da tale Ufficio.

Con altri motivi, il pubblico ministero ricorrente si duole del fatto che la decisione di secondo
grado non avrebbe “esplicitato” la formula assolutoria nonostante che su tale mancanza ci
fosse stata puntuale doglianza anche della parte civile.

Ulteriore vizio viene ravvisato nella violazione delle norme in materia di presentazione della
lista testimoniale, in ragione del fatto che tale lista, per l’imputato, sarebbe stata presentata
da difensore irritualmente nominato solo successivamente al deposito della lista.

Altra censura riguarda il merito della decisione liberatoria, articolata attraverso un preteso
travisamento della lettura delle diverse deposizioni testimoniali attraverso le quali era stato
ricostruito l’infortunio incriminato.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse della parte civile Errani a sostegno del
gravame proposto dal PM, con la quale è stato chiesto l’annullamento della impugnata
sentenza.

2

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato assorbentemente per il rilievo che, in effetti, dalla lettura della sentenza
impugnata emerge la completa mancata considerazione dell’impugnazione dell’ufficio
requirente.

Tale carenza non può ritenersi sostanzialmente surrogata dal rilievo che i motivi di doglianza
paiono sostanzialmente riproduttivi di quelli pure proposti, ma a fini evidentemente diversi,

A ciò poi dovendosi aggiungere l’ulteriore considerazione che vizio già di per sé meritevole di
censura [sub specie, di nullità della sentenza] è rappresentato dalla mancata pronuncia sul
motivo di doglianza relativo alla formula dell’assoluzione.

E’ mancanza che integra profilo di

nullità (articolo 546, comma 3, c.p.p.), anche, in tutta evidenza, in considerazione degli effetti
che ne discendono dalla sentenza assolutoria dibattimentale ai fini civili (articolo 652 c.p.p.).

La decisione va quindi annullata e gli atti rimessi al Tribunale di Forlì, affinchè si pronunci
sull’impugnazione proposta a fini penali dal PM.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì per il giudizio di appello sulla
impugnazione proposta dal P.M..
Così deciso in data 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

dalla parte civile.

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