Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24173 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24173 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANO EUGENIO N. IL 06/01/1992
avverso la sentenza n. 5/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI
SALENTINA, del 12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore G9perale in persona l’O Dott. V t, )1-0
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che ha concluso per duti
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Udito, per la parte civile, l’Avv

udip i difensorAvv. 412,u,2″

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Data Udienza: 28/05/2013

Ritenuto in fatto

GIULIANO Eugenio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il
Tribunale di Lecce lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione di guida senza
patente di un motociclo di cui all’articolo 116, comma 13, del d. Igs. 30 aprile 1992, n.
285, commessa 20 marzo 2010, e lo ha condannato alla pena di euro 2.257,00 di

Il giudicante, premesso che l’imputato era stato fermato alla guida del motoveicolo
targato AM 31202 senza patente di guida, ha rilevato l’ inapplicabilità delle norme
invocate anche dalla pubblica accusa (art. 116, commi 1 ter

e 13 bis del codice della

strada), osservando che le stesse sono riferibili ai ciclomotori (motocicli di cilindrata
inferiore ai 50 c.c.) e non agli altri motocicli, tra i quali rientrava quello condotto
dall’imputato. Pur considerando che dall’esame degli atti non emergeva la cilindrata del
motoveicolo in questione, il giudice giustificava tale conclusione facendo riferimento alla
targa del mezzo (AM 31202), che, in considerazione della sua composizione (5 caratteri
fra lettere e numeri), poteva essere assegnata unicamente ad un motociclo, in
conformità a quanto stabilito prima dell’ entrata in vigore del decreto 2.2.2011
(pubblicato sulla G.U. 76 del 2.4.2011).

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale
evidenziando che il motociclo Scarabeo, condotto dal Giuliano, all’epoca maggiorenne,
aveva una cilindrata pari a 125 c.c. e, contrariamente a quanto affermato dal primo
giudice, la condotta contestata non integrava il reato di cui al comma 13 dell’art. 116 del
codice della strada ma l’illecito amministrativo previsto dal successivo comma 13 bis.
Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della violazione della legge
penale e della manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice, in violazione
dell’art. 192, comma 2, c.p.p., senza che dagli atti risultasse la cilindrata del mezzo, era
giunto in modo presuntivo ad affermare la colpevolezza del Giuliano.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

I motivi strettamente connessi meritano trattazione congiunta.

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ammenda.

Il giudicante ha ritenuto che il motociclo condotto dall’imputato rientrasse nella categoria
dei motocicli, ciò desumendolo dalla composizione della targa del mezzo.

La valutazione in fatto è rispettosa della normativa di settore.

I ciclomotori e i motocicli sono due tipi di veicoli che differiscono per dimensione di
cilindrata e velocità massima raggiungibile. La cilindrata di un ciclomotore non può

Invece, un motociclo ha cilindrata superiore ai 50 cc e la velocità massima supera i 45 Km
orari. Differiscono poi per autorizzazioni, età e patenti alle quali possono essere guidati.
I motocicli di cilindrata inferiore ai 50 cm cubi e non omologati per il trasporto di un
passeggero sono caratterizzati da targhe con una combinazione di cinque caratteri neri,
introdotte a partire dal 1 ottobre 1993.
A partire dal 14 luglio 2006 è stato introdotto un nuovo tipo di targhe specifico per i
ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero, caratterizzata da una
combinazione di sei caratteri ( v. art. 259, Regolamento del codice della strada).
Con decreto 2.2.2011, sono state dettate le disposizioni in attuazione dell’art. 14,
comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati
di certificato di idoneità tecnica l’obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e
della targa di cui all’art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La targa dei motoveicoli prevede invece una combinazione di sette caratteri alfanumerici
(v. art. 257, appendice XII, del Regolamento del codice della strada).

La valutazione del giudice, pertanto, è corretta laddove ha escluso dalla composizione
della targa AM 31202 che si trattasse di un ciclomotore.

Il giudizio di responsabilità è, pertanto, fondato giacchè, in conformità alla contestazione,
la guida di un motociclo senza essere in possesso della patente di guida integra il reato di
cui al comma 13 dell’art. 116 del codice della strada.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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superiore i 50 cc. e la velocità massima che può raggiungere non supera i 45 Km orari.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 28 maggio 2013

Il Presid nte

Il Consigliere estensore

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