Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2417 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2417 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CHIARA EMANUELE N. IL 11/06/1990
avverso la sentenza n. 2038/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DI CHIARA Emanuele ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione
di colpevolezza, assumendo che gli indizi raccolti non proverebbero la ritenuta destina-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
quantità di stupefacente detenuta superiore alla soglia massima consentita, il possesso
di due bilancine di precisione, il possesso ingiustificato della somma di euro 2.700 e di
numerose SIM card intestate a nominativi di fantasia e, infine, le tracce di stupefacente rilevate all’interno della sua autovettura costituivano una serie di indizi gravi, precisi
e concordanti della destinazione alla cessione a terzi.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
zione della sostanza sequestrata allo spaccio.