Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24167 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24167 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LATTUCA VINCENZO N. IL 31/1011980
avverso la sentenza n. 4295/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTR1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. H G
0
che ha concluso per

Data Udienza: 19/04/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 15.12.2010, la corte d ‘appello di
Palermo ha integralmente confermato la sentenza in data 23.6.2009
con la quale il tribunale di Agrigento ha condannato Vincenzo Lattu ca alla pena di due anni di reclusione ed euro 8.667,00 di multa, in
relazione al reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente, accertato in Favara il 24.10.2oo8.
Avverso la sentenza d ‘appello, ha proposto ricorso per cassa zione l’imputato, dolendosi del mancato rilievo, da parte dei giudici
di merito, della circostanza che la sostanza stupefacente rinvenuta in
proprio possesso fosse destinata ad uso esclusivamente personale, in
ogni caso invocando la riconducibilità del fatto entro il paradigma di
cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in
questa sede, ha escluso l ‘uso meramente personale della sostanza
stupefacente di cui l’imputato é stato trovato in possesso, avuto ri guardo alle particolari modalità e circostanze del fatto rilevato, se gnatamente in relazione alla quantità dello stupefacente rinvenuto e
alle modalità di confezionamento e di conservazione dello stesso (61
blister da sette pasticche ciascuna di subutex, contenente buprenorfi na, conservati in una busta nascosta sotto una tegola della terrazza, e
sei pasticche sfuse conservate dentro un peluche pure nascosto sotto
un’altra tegola).
Sotto altro profilo, la corte ha altresì evidenziato come l ‘imputato non fosse sottoposto ad alcun programma terapeutico di recupe ro, avendolo di fatto abbandonato da molto tempo.
Le stesse modalità• ‘ A’o_ne, unitamente all ‘ingente quantità
di sostanza stupefacenteLuA
,.
etelr’cla parte di un soggetto già gravato
da numerosi precedenti penali, specifici e anche gravi, hanno inoltre
indotto la corte territoriale a escludere la qualificabilità del fatto nei
termini di cui al comma quinto dell ‘art. 73 cit..
La motivazione così compendiata dalla corte d ‘appello di Palermo, siccome assistita da indiscutibile coerenza logica e consequen zialità argomentativa, appare tale da sfuggire integralmente alle cen sure alla stessa rivolte dall ‘imputato; ciò che impone il riconoscimen to della manifesta infondatezza dell ‘odierno ricorso con la conseguen te dichiarazione della relativa radicale inammissibilità.
2. –

3. – Alla dichiarazione d ‘inammissibilità del ricorso – determi nata dalla manifesta infondatezza dei relativi motivi – segue la con danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

i.

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.4.2013.

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