Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24164 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24164 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMASI FRANCO N. IL 15/03/1965
avverso la sentenza n. 1674/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott,
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/04/2013

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 15.10.2012, il tribunale di Roma
ha condannato Franco Tomasi alla pena di euro 5.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente (poiché revocata)
commesso in Roma, il 5.4.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando la sentenza impugnata per violatone di legge e vizio di motivazione in relazione agli
arti. 62-bis, 132 e 133 c.p., con particolare riferimento al diniego della
concessione delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di
commisurazione della pena inflitta.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice a quo abbia
escluso la concessione delle richiamate circostanze attenuanti generiche e determinato la pena a carico dell’imputato senza indicare neppure una sintetica motivazione in relazione ai criteri utilizzati ai fini
della determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto
all’imputato.
Considerato in diritto
Secondo l’insegnamento di questa corte di legittimità, il
dovere di dettare una motivatone dotata di specificità e articolata in
dettaglio deve ritenersi necessaria, in ordine alla quantità
di pena irrogata, soltanto se la pena concretamente inflitta sia di gran
lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti, a dar conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo ‘pena congrua’ o ‘pena equa’
(come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere) (cfr. Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596), atteso che la
scelta di tali termini può ritenersi sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli
elementi previsti dall’art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6, n. 7251/1990, Rv.
184395).
Nella specie, il giudice romano, nell’infliggere all’odierno imputato la pena di euro 5.000,00 di ammenda — sostanzialmente inferiore al medio edittale -, indicando espressamente di aver tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 132 e 133 c.p., deve ritenersi aver soddisfatto i criteri più sopra indicati, dettando una motivazione certamente sufficiente in relazione alla concreta entità della sanzione irrogata.
Tale giudizio deve ritenersi estensibile anche alla decisione relativa al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che, in tema di determinazione della pena, la concessione, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto
sottratto al controllo di legittimità: essa è demandata dalla legge al
criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di ade2. –

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Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2013.

guare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso; sicché, quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta
irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p., il relativo giudizio (anche di implicito rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti in parola) non è
censurabile in sede di legittimità (Casa., Sez. 4, n. 21/1988, Rv.
180073).

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