Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24163 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24163 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INSOLIA MARCO N. IL 18/01/1963
RECCHIA ROMINA N. IL 26/10/1975
avverso la sentenza n. 2204/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. j:
A
che ha concluso per )
i-co •

5

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

18 Insolia Marco +1

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Pescara ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe
in ordine a plurime violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990. Le imputazioni
attengono alla cessione, in diverse occasioni, di eroina ad alcuni tossicomani.
Ricorrono per cassazione gli imputati.

argomentazioni del primo giudice senza prendere adeguatamente in esame le
prospettazioni difensive esposte nell’atto di appello. Si era lamentato che dichiarazioni
accusatorie nei confronti del ricorrente sono state rese da tossicodipendenti inattendibili e
prive di riscontri. A tali obiezioni la Corte di merito non ha fornito risposta adeguatamente
motivata.
3. Recchia espone che la Corte d’appello ha fatto acritico ed assolutamente
generico riferimento al contenuto della sentenza di primo grado senza prendere in
adeguata considerazione le prospettazioni difensive, sicché non è possibile comprendere i
criteri di valutazione ed argomentazione che fondano la reiezione dell’appello. Tale
approccio viene criticato tanto più in considerazione del fatto che pure la prima sentenza
non è connotata dalla necessaria chiarezza ed univocità.
In particolare è stata liquidata con poche generiche parole la prospettazione
difensiva di non essere stata presente nel territorio nazionale all’epoca dei fatti. E’
mancata, in breve, la risposta ai rilievi critici formulati nell’atto di di appello.
Si censura la pronunzia altresì per ciò che attiene alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, tema sul quale la Corte di merito non ha espresso alcuna puntuale
valutazione, trascurando gli aspetti positivi prospettati quali la correttezza e la lealtà del
comportamento processuale, la lievità del fatto, le modalità della sua commissione, la
motivazione a delinquere dovuta a forti difficoltà economiche in presenza di disagio
familiare. Tali circostanze avrebbero pure dovuto essere considerate ai fini della
determinazione della pena.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

3.1 La sentenza impugnata considera che gli imputati non contestano la
complessiva ricostruzione dei fatti proposta dal primo giudice sibbene la valenza
probatoria, in termini di attendibilità, delle dichiarazioni accusatorie rese dagli acquirenti
della droga che non sono stati trovati in possesso di stupefacente proveniente dagli
acquisti. Alla stregua di tale impostazione delle censure, la Corte di merito, richiamato il
contenuto della prima sentenza, osserva che le doglianze proposte sono prive di pregio
atteso che si è in presenza di elementi di prova convergenti

ci

molteplici. Si dà conto a

tale proposito della particolare precisione delle dichiarazioni rese da un tossicomane
sorpreso dalla polizia giudiziaria operante nell’atto in cui si iniettava lo stupefacente. Non

2. Insolia Marco lamenta che la Corte d’appello ha ripetuto acriticamente le

vi sono ragioni per ritenere che esse siano in qualche guisa inficiate da ragioni di astio o
di risentimento. Tali dichiarazioni accusatorie sono coerenti con quelle rese da altro
tossicomane il quale, trovato in possesso di una dose di eroina, ha riferito di aver
ripetutamente acquistato la sostanza dall’Insolia che ha riconosciuto senza incertezze. Le
accuse dunque sono univoche e coerenti e non lasciano dubbio sulla responsabilità. Si
tratta di apprezzamento con tutta evidenza basato su concrete e significative acquisizioni
probatorie ed immune da vizi logico giuridici, rispetto al quale le deduzioni difensive
generiche e prive di alcun pregio.

essendosi il giudizio di responsabilità basato su plurime coerenti e convergenti
dichiarazioni accusatorie in un lungo arco di tempo. La pronunzia considera altresì che la
siedichiarazioni difensiva di essersi trovata fuori dall’Italia nel periodo in cui avvennero i
reati non è stata minimamente dimostrata. Nessun dubbio quindi sulla penale
responsabilità.
La Corte, poi, esclude la possibilità di concedere le attenuanti generiche a causa
delle precedenti condanne anche per reati analoghi. Si reputa altresì che la pena irrogata
dal primo giudice sia congrua in considerazione soprattutto dei precedenti specifici. è
quindi appropriato partire da un una pena base superiore al minimo edittale previsto dal
quinto comma del richiamato articolo 73.
Si tratta di apprezzamenti palesemente immuni da vizi logici o giuridici.
I ricorsi sono quindi inammissibili.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascuno

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE

(L

dyee.4.2.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

BIANCHI)fl

3.2 Quanto a Recchia Romina si è in presenza di una situazione non dissimile,

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