Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24162 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24162 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMTIAZ AHMAD N. IL 02/03/1973
avverso la sentenza n. 88/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/04/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 29.6.2012, la corte d’appello di
Trento, ha parzialmente riformato la sentenza in data 11.11.2011, con
la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di
Trento ha condannato Ahmad Amtiaz, unitamente ad altri coimputati, alla pena di otto anni di reclusione in relazione ai reati di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di illecito acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi, l’associazione, in
Trento, fino al marzo del 2011, e i restanti reati, in Trento e altrove,
dall’anno 2009 al 23.3.2011.
Con la sentenza di secondo grado, la corte trentina, esclusa la
circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente
in relazione ai reati di illecito acquisto e spaccio di sostanza stupefacente, ha rideterminato la pena a carico dell’imputato nella misura di
sette anni di reclusione.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione Ahmad Amtiaz censurando la sentenza impugnata per vizio di
motivazione, avendo la corte territoriale ricostruito la fattispecie associativa oggetto d’esame sulla base di sole chiamate in correità prive
di riscontri oggettivi, secondo la regola di giudizio dettata dall’art.
192, comma 3, c.p.p., nonché in forza della contraddittoria argomentatone legata, da un lato, al riscontro della sussistenza del sodalizio
criminoso in ragione dell’ingente quantità di sostanza stupefacente
rinvenuta in possesso degli imputati, e, dall’altro, escludendo il ricorso della corrispondente circostanza aggravante di cui all’art. So d.p.r.
n. 309/90.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Con motivazione dotata di coerenza logica e adeguata consequenzialità argomentativa, la corte territoriale ha ricostruito la sussistenza del vincolo associativo oggetto d’esame sulla base, non solo
delle chiamate in correità e delle ricognizioni fotografiche riconducibili al coimputato panici Orsi, bensì della più complessa serie di elementi probatori integrati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nel corso delle indagini, dai contestuali servizi di osservazione predisposti, nonché dal rilievo delle strutture stabili e dai beni
materiali (costituiti da un appartamento e un garage, oltre a due autovetture) utilizzati dagli associati al fine di compiere le attività funzionali alla realizzazione delle comuni finalità di approvvigionamento
dello stupefacente, della relativa circolazione sul territorio e del suo
smistamento tra i vari spacciatori incaricati della cessione dello stupefacente al dettaglio.

i.

La corte territoriale, sul punto, ha altresì ripreso e richiamato
il contenuto di una conversazione ambientale in cui lo stesso imputato ha evidentemente fornito un chiaro riscontro della stabilità nel
tempo dell’organizzazione criminale allo stesso riconducibile, a sua
volta confermata dalla considerevole quantità di sostanza stupefacente di cui gli imputati sono stati trovati in possesso, nonché, infine,
dalle disponibilità di denaro accertate e dal mantenimento dell’operatività della struttura anche nei periodi di tempo trascorsi all’estero
dall’imputato.
Del tutto privo di fondamento, infine, deve ritenersi il motivo
d’impugnazione argomentato con riferimento alla pretesa contraddittorietà della circostanza relativa all’ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta dal gruppo (quale elemento di riscontro della stabilità nel tempo dell’attività criminosa del sodalizio), rispetto alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 8o cit.,
trattandosi di valutazioni (quella relativa alla conferma della stabilità
del vincolo associativo e quella relativa all’entità della sostanza stupefacente trattata, ai fini del ricorso della circostanza aggravante richiamata in relazione ai reati di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti) destinate a fini diversi, senza che il mancato raggiungimento
dell’ingente quantità prevista ai fini dell’art. 8o cit. valga a escludere
in ogni caso il possesso, da parte del gruppo degli imputati, di quantità di sostanza stupefacente di per sé tali da fornire la plausibile conferma della sussistenza di una struttura organizzativa destinata allo
svolgimento di attività relative al narcotraffico ragionevolmente non
esauribili nell’arco di un breve tempo; ma anzi espressiva, unitamente al complesso degli altri indici probatori evidenziati, del ricorso di
uno specifico sodalizio dedito all’esercizio di una simile attività destinata a un indefinito futuro.
3. — Al riscontro dell’infondatezza di tutte le ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 164.2013.

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